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REGIME FISCALE PER I LAVORATORI “IMPATRIATI”: COME ESERCITARE L'OPZIONE

1 minuto, Redazione , 03/04/2017

Regime fiscale per i lavoratori “impatriati”: come esercitare l'opzione

Fino al 2 maggio 2017 è possibile esercitare l'opzione per il regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati

Ascolta la versione audio dell'articolo

I lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che vogliono accedere al regime fiscale speciale (previsto dal Dlgs n. 147/2015) hanno tempo fino al 2 maggio 2017 esercitare l'opzione. La misura agevolativa prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef,

  • del 30% per l’anno di imposta 2016,
  • del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi. 

Il regime è disciplinato nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di venerdì 31 marzo 2017. Com'è noto infatti, il Dlgs n. 147/2015 ha introdotto un regime speciale per i lavoratori “impatriati” in base al quale, dall’anno di imposta 2016, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, può concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. La legge di bilancio 2017 ha modificato questa percentuale, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Per i lavoratori dipendenti di cui alla legge n. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il decreto “milleproroghe” ha posticipato il termine al 30 aprile 2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio. Per accedere all’agevolazione, irrevocabile, i lavoratori dovranno presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L’istanza dovrà contenere

  • le generalità del contribuente,
  • il suo codice fiscale,
  • l’indicazione dell’attuale residenza in Italia
  •  l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione delbeneficio.

L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020.

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