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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017: ECCO I REDDITI CHE NON PAGANO LE TASSE

3 minuti, Redazione , 14/03/2017

Dichiarazione dei redditi 2017: ecco i redditi che non pagano le tasse

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito nella dichiarazione dei redditi 730/2017. Ecco l'elenco completo, dalle pensioni di invalidità e rendite Inail alle borse di studio

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In vista della scadenza della dichiarazione dei redditi 2017, utile sapere quali redditi non devono essere dichiarati in quanto dal legislatore ritenuti meritevoli di favorevole trattamento fiscale.

Le rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni corrisposte ai militari di leva, le pensioni indennità per ciechi civili,sordi e invalidi civili sono considerati redditi esenti e pertanto sono esclusi da tassazione. In particolare, come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 730/2017 sono esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
  • l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca
  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
  • Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
  • per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e  delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

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Commenti

Daniela - 15/06/2017

Buongiorno, L'indennità di maternità che sostituisce assegno di ricerca dell'Università e esente d'IRPEF come il redditto che sostituisce, ciò in tassazione separata ? Grazie

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