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SECONDA CASA ALL'ESTERO 2017: NON VA INDICATA NEL QUADRO RW

1 minuto, Redazione , 13/02/2017

Seconda casa all'estero 2017: non va indicata nel quadro RW

Abolito l'obbligo di monitoraggio per gli immobili detenuti da residenti italiani all'estero nel 2016 ma non affittati

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Per le seconde case all'estero non produttive di reddito (come quelle non affittate) è stato abolito l'obbligo dichiarativo di monitoraggio, pertanto non sarà più necessario compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi indicando il valore di acquisto di questi immobili. Rimane fermo però l'obbligo di pagare la relativa imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’esonero dovrebbe applicarsi per le dichiarazioni del 2017 riguardanti il periodo di imposta 2016.

La novità è stata introdotta dal Decreto fiscale 193/2016 tra le semplificazione e in pratica introduce una modifica sostanziale della disciplina del monitoraggio fiscale degli immobili all’estero, inserendo il seguente comma all’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990 «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Questa novità integra gli esoneri oggettivi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero che, riguardano:

  • conti correnti bancari
  • depositi detenuti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro
  • le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 

Potrebbe interessarti il tool Voluntary disclosure bis: calcolo del costo un file excel per la determinazione del costo di una procedura di collaborazione volontaria (nazionale e internazionale).

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Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

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marino - 04/09/2018

Buongiorno, Ho la doppia cittadinanza (italiana ed extra-UE) e sono residente in Italia da più di 15 anni. Vorrei vendere un appartamento che possiedo in territorio extra-UE e portare i soldi in Italia, l'appartamento è stato costruito negli anni 90 e purtroppo per vari motivi non sono riuscito a censirlo al catasto. Il mio obiettivo ovviamente è quello di registrare immobile e subito dopo metterlo in vendita, e con quei soldi acquistare una seconda casa in Italia. Volevo sapere se una volta venduto appartamento sono costretto a pagare qualcosa allo stato Italiano per la vendita di quel immobile? Qual è la procedura da seguire? Sono obbligato a dichiararen al fisco questo immobile? Aspettando una sua risposta la ringrazio. PD: (all'inizio l'immobile appartenente a mia mamma e aveva solo due piani, col tempo ho potuto fare la sopraelevazione e costruire da zero un nuovo appartamento grazie anche ad un documento legalizzato nel quale mi cedeva e mi dava la possibilità di poter costruire sopra il secondo piano dell'immobile un nuovo appartamento. L'appartamento rimane disabitato dal 2001).

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