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CREDITO D'IMPOSTA COMMERCIO ELETTRONICO DI PRODOTTI AGRICOLI

1 minuto, Redazione , 21/10/2016

Credito d'imposta commercio elettronico di prodotti agricoli

Chiarimenti del Ministero delle politiche agricole sulle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per lo sviluppo dell'e-commerce di prodotti agricoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Circolare 17 ottobre 2016, n. 76689) sulle modifiche ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 273 - Anno 2016.

Il presente provvedimento modifica e sostituisce integralmente la Circolare n. 67351 del 08/10/2015 illustrativa delle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2015 n. 273.

Sono ammissibili all’agevolazione esclusivamente le spese sostenute finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico relative a:

a) dotazioni tecnologiche;
b) software;
c) progettazione e implementazione;
d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

regolarmente fatturate e quietanzate, al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

Le imprese possono presentare alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio 2017, specifica istanza di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Decreto.

L’istanza, firmata digitalmente a pena di inammissibilità, deve essere presentata all’indirizzo PEC [email protected], in formato “p7m” a seguito di firma del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto: DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA.
Nel caso di firma da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

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Allegato

Circolare del Mipaaf del 17/10/2016 prot. n. 76689

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