HOME

/

CONTABILITÀ

/

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023

/

OIC 12 IN CONSULTAZIONE: INVIO OSSERVAZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO

1 minuto, Redazione , 26/08/2016

OIC 12 in consultazione: invio osservazioni entro il 31 agosto

Scade il 31 agosto la possibilità di inviare osservazioni e commenti all'OIC 12- Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'OIC 12 è fondamentale per tutti coloro che redigono il bilancio secondo la normativa nazionale, in quanto riguarda la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio.

Dopo le numerose modifiche introdotte con il Decreto legislativo 139/2015 ( che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE per i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati), l' Organismo Italiano di contabilità sta provvedendo in questi mesi ad aggiornare tutti i principi contabili nazionali, perchè le modifiche sono già in vigore nel bilancio 2016.

L'OIC 12 sulla composizione e gli schemi di bilancio è in consultazione dal mese di luglio, ma la prossima settimana scade il termine ultimo entro cui inviare commenti o osservazioni all'OIC ( è possibile farlo fino al 31 agosto 2016 all’indirizzo e-mail [email protected] o via fax al numero 06.69766830.) 

In particolare le modifiche introdotte nell'OIC 12 sono state causate principalmente dall'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria, come previsto dall'articolo 6, comma g, D.Lgs 139/2015(*).

L'eliminazione dall'area straordinaria ha comportati che tutti gli oneri e i proventi straordinari che precedentemente venivano collocati nelle voci E del conto economico, siano rilevati in un'altra voce di bilancio. Quindi:

  • gli oneri e i proventi per cui è stato possibile identificare in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione →sono stati ricollocati, principalmente nelle voci:
    • A5-Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
    • B14- Oneri diversi di gestione
  • gli oneri e proventi straordinari per cui non è stato possibile identificare una classificazione → devono essere ricollocati dal redattore del bilancio, sulla base dell'analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.

(*) art.6, comma g), D.lgs 139/2015: le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti:» Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.».

Segui il Dossier dedicato ai nuovi principi contabili OIC 2016 per aggiornamenti e approfondimenti.

Tag: IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DETERMINAZIONE DEL REDDITO · 24/04/2024 Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Secondo la Corte di Cassazione la palese antieconomicità di una perdita su crediti non ne inficia la deducibilità, se la perdita è sostenuta da elementi certi e precisi

Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Secondo la Corte di Cassazione la palese antieconomicità di una perdita su crediti non ne inficia la deducibilità, se la perdita è sostenuta da elementi certi e precisi

Impugnativa Bilanci: chiarimenti sul requisito della chiarezza

La società ha l'onere di provare il requisito della chiarezza in caso di contestazione del bilancio. Ordinanza n 1087/2024 della Cassazione

Impugnativa Bilancio: la Cassazione chiarisce i termini

Con sentenza n 10521/2024 viene chiarito il perimetro della decadenza dell'impugnativa del bilancio approvato

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.