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RIMPATRIATI E REGIME FISCALE AGEVOLATO: SOGGETTI BENEFICIARI E 730/2017

2 minuti, Redazione , 02/03/2017

Rimpatriati e regime fiscale agevolato: soggetti beneficiari e 730/2017

Lavoratori rimpatriati: chi sono i soggetti beneficiari dell'agevolazione e come compilano il mod. 730/2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il  Decreto del MEF del 26.05.2016 pubblicato in GU dell' 8 giugno ha individuato le categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori rimpatriati (art. 16 del D.Lgs n. 147/2015).
A decorrere dall'anno 2016, per il periodo d'imposta del predetto trasferimento e per i quattro successivi, per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare (è dunque detassato del 30 per cento a fini IRPEF) al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  2. l'attività  lavorativa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  3. l'attività  lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
  4. i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sono inoltre destinatari delle stesse agevolazioni:

  1. i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  2. i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Si ricorda che il decreto in questione fa seguito al Provvedimento del 29.03.2016 n. 46244 con il quale l'Agenzia ha già indicato le modalità operative per fruire del regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”.

Il decreto Milleproroghe ha spostato  al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori rimpatriati entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere  il regime agevolativo previsto dalla legge 238/2010  per tutto il 2017.

L'agevolazione se riconosciuta dal datore di lavoro verrà indicata nella  CU 2017  al punto 469, dove troveranno posto l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% della somma erogata).

Nella ipotesi in cui il datore di lavoro,sostituto, non abbia previsto l’abbattimento del 30% dell’imponibile, nelle annotazioni, deve riportare tali somme in modo da consentire al contribuente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
In questo caso, nel modello 730/2017 sarà necessario compilare la casella “Casi Particolari”, posta nella sezione I del quadro C e nei righi da C1 a C3 dovrà essere riportato il valore del reddito di lavoro dipendente abbattuto al 70%.
 

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Inoltre per approfondire l'argomento sul regime speciale, leggi anche l'articolo del blog Speciale regime fiscale per lavoratori impatriati.

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Commenti

Miky - 02/03/2017

Bene, bene! vorrei sapere quanti rientrano in questa casistica. perchè mi viene da pensare che qualcuno avesse un amico allergico alla enorme imposizione fiscale del nostro Paese. E' confortante che il legislatore pensi a questi e non lesini energie e tempo per formulare l'ennesima norma alla "azzeccagarbugli". Però mi vengono in mente i pensionati al minimo, che con un reddito al di sotto del limite della sopravvivenza, sono comunque soggetti a tassazione nazionale-regionale-comunale. Penso a quei ragazzi che deambulano da un "lavoretto" all'altro con un compenso (se va bene) di 500 Euro al mese e su quei 500 Euro pagano la tassa regionale e comunale. Sì, perchè nessuno si è preoccupato di riconoscere che, A TUTTI I LIVELLI IMPOSITIVI, ci dovrebbe essere un reddito minimo di sopravvivenza totalmente esente. Ma forse nessun politico ha conoscenze che rientrano in questi casi, e così succede che si pensi ad esentare il 30% del reddito dei rimpatriati, ignorando tutti quelli che ormai sono COSTRETTI ad espatriare.

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