L’INPS, con Messaggio 03 novembre 2015, n. 6701 fornisce informazioni sulla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi. Infatti, il messaggio in esame ribadisce che “con il messaggio n. 2409 del 07/04/2015 si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato al medesimo messaggio. Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 413/1984, allegando la dichiarazione dell’azienda relativa all’attestazione dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione risulti la sola qualifica di comandante.
Al riguardo occorre precisare che il libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della navigazione, una doppia valenza:
- abilita alla professione marittima;
- attesta il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi.
Occorre altresì considerare che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante. Pertanto, ai fini dell’accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante. Solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante”.