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SULLA PROPORZIONALITA’ DELLA SANZIONE DECIDE IL GIUDICE DI MERITO

Sulla proporzionalita’ della sanzione decide il giudice di merito

Cassazione n. 24586 del 31 Ottobre 2013

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La sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro del 31 ottobre 2013, n. 24586 ha stabilito che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto proporzionato il licenziamento inflitto dal datore di lavoro, il quale gli veniva addebitato di avere inviato ad una serie di soggetti - tutti estranei al rapporto di lavoro - una comunicazione relativa alla situazione di un presunto conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato in azienda.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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