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SALVAGUARDATI E CONTROLLO DI SUCCESSIVA ATTIVITA’ LAVORATIVA

1 minuto, Redazione , 23/09/2013

Salvaguardati e controllo di successiva attivita’ lavorativa

Messaggio INPS del 19 settembre 2013 sulla necessità di assenza di attività lavorative successive alla cessazione del rapporto per godere del beneficio pensionistico

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L’Inps, con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013 ha precisato che le Strutture territoriali dell’Inps devono verificare la sussistenza del requisito “di mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto” per concedere la pensione ai lavoratori appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari e dei cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che sono definiti c.d. salvaguardati “65.000” e “55.000”.
Al riguardo, si segnala che a livello centrale, prima dell’invio sia della lettera generica che certifica l’esistenza del diritto a pensione con i requisiti previgenti, che della lettera con l’indicazione della decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000” è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando, a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati. In ogni caso il controllo sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della lettera con l’indicazione della decorrenza.
Anche per quanto riguarda la terza salvaguardia c.d. “10.130”, al momento della liquidazione della pensione le Strutture territoriali avranno cura di verificare la permanenza della condizione che il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi), non sia superiore ad € 7.500,00. Ciò vale sia per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000”, sia per i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della salvaguardia “10.130”.

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