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TELEFISCO: MULTIPROPRIETÀ ALL’ESTERO SOGGETTA A IMPOSTA PATRIMONIALE

Telefisco: multiproprietà all’estero soggetta a imposta patrimoniale

Gli esperti di Telefisco fanno luce sull’impatto della nuova imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero in multiproprietà

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In occasione di Telefisco 2012 tenutosi lo scorso 25 gennaio, gli esperti fiscali hanno ricordato che, in base all’art. 19, comma 14, D.L. n. 201/2011 (Decreto salva-Italia), la nuova imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero è dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale su di essi se quest’ultimo è fiscalmente residente in Italia. Gli esperti, a tal proposito, hanno chiarito che, mentre nel quadro RW della dichiarazione è prevista una limitazione di 10.000 euro per le attività detenute all’estero al di sotto della quale non c’è obbligo di dichiarazione, l’imposta patrimoniale sembrerebbe, invece, applicabile a prescindere dal valore di acquisto (o, in mancanza, di mercato) dell’immobile; di conseguenza, l’imposta patrimoniale sarebbe applicabile anche ad immobili di valore inferiore a 10.000 euro come nel caso della multiproprietà immobiliare, non inserita nel quadro RW.

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Commenti

riccardo - 09/02/2012

a proposito di imu sugli immobili detenuti all'astero; vorrei sapere se una cittadina straniera sposata in italia ed a carico del marito, quindi non titolare di reddito, ma proprietaria della propria abitazione estera è soggetta al pagamento dell'imu? ed in quale misura?e se il suo paese d'origine ha una convenzione con l'italia contro le doppie imposizioni l'imu è dovuta comunque? grazie

Anna Eleonora Erario - 02/02/2012

Gentile lettore, ringraziandola per la segnalazione, Le confermiamo che il comma 14 dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, esiste. In particolare, i commi 13 e 14 così stabiliscono: COMMA 13. "A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato." COMMA 14. "Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero."

VALERIO - 01/02/2012

esiste davvero l’art. 19, comma 14, D.L. n. 201/2011?

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