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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO

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RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI REATI TRIBUTARI ANCHE PER GLI ANNI GIÀ DECADUTI

Raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di reati tributari anche per gli anni già decaduti

Secondo la Corte di Cassazione è legittimo il raddoppio dei termini per le verifiche fiscali in presenza di reati tributari

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con la Sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla norma introdotta dal D.L. n. 223/2006 che aveva raddoppiato i termini per le violazioni penali. In particolare, la Corte afferma che è costituzionale la norma che dispone il raddoppio dei termini per la decadenza dell’azione di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva in presenza di un reato tributario, anche se la costatazione della violazione penale è stata effettuata quando già i termini ordinari di accertamento erano decaduti. Quindi, ad esempio, in caso di dichiarazione infedele o fraudolenta, l’accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L’ulteriore conseguenza è che le scritture contabili devono essere conservate non entro il termine quadriennale, ma entro il più ampio termine di otto o di dieci anni.

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