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COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI: ARRIVANO NUOVI CHIARIMENTI

Compensazioni in presenza di ruoli scaduti: arrivano nuovi chiarimenti

Con la Circolare n. 13/E/2011 l’Agenzia fissa il quadro per l’applicazione del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

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Con la Circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate illustra in dettaglio le novità introdotte dal D.L. n. 78/2010 in tema di divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti. In particolare, la circolare precisa che non rientrano tra i debiti d’imposta che impediscono la compensazione i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta. Al contrario, concorrono al raggiungimento del limite di € 1.500, i debiti d’imposta iscritti a ruolo relativi alle ritenute alla fonte della stessa tipologia delle imposte indicate come compensabili. Per quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.

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