×
HOME

/

FISCO

/

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

/

MODELLO F24: GUIDA AI PAGAMENTI DELLE TASSE

Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse

Modello F24: chi lo usa, cosa ci si paga e l'eventuale sanzione per omessa presentazione del modello con saldo zero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.

Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.

Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.

Scarica qui Modello F24 e istruzioni.

1) Modello F24: che cos'è e per quali pagamenti serve

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

2) Modello F24: che cosa ci pago

Il modello F24 va utilizzato per pagare:

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires),
  • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
  • Iva,
  • Irap,
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
  • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
  • somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
  • somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,   
  • somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,  
  • tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
  • imposte sui giochi,  
  • accise, imposte di consumo e di fabbricazione,   
  • contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,  
  • premi Inail,       
  • diritti camerali,    
  • proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
  • imposta sostitutiva sui finanziamenti,   
  • imposta sulle assicurazioni,        
  • tasse scolastiche.

Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:

  • autoliquidazione da dichiarazioni    
  • ravvedimento    
  • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione      
  • avviso di accertamento     
  • avviso di irrogazione di sanzioni      
  • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

3) Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA

I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità. 

Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:    

  • qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,      
  • una banca,         
  • un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi: 

  • presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
  • presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
  • presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
  • presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.

Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:

  1. direttamente:                
    • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
    • mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
  2. tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:                
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,        
    • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

 Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e - nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero - possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.


4) Modello F24: gli errori da evitare

Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che  riguardano:      

  • codice tributo,
  • periodo di riferimento,  
  • codice fiscale.

Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 - pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.

Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.

Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:  

  • presentare il modello F24 omesso,
  • versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:                
    • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione          
    • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione           
    • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione        
    • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione         
    • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
    • 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.
Fonte immagine: Agenzia Entrate
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE · 18/02/2026 Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse

Modello F24: chi lo usa, cosa ci si paga e l'eventuale sanzione per omessa presentazione del modello con saldo zero

Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse

Modello F24: chi lo usa, cosa ci si paga e l'eventuale sanzione per omessa presentazione del modello con saldo zero

Minimum tax: Modello Globe per i gruppi

Modello di dichiarazione Globe per pagare l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'mposta minima nazionale dei gruppi

Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione

Dichiarazione 2025 entro i 90 gg: 25 euro più le sanzioni sull’omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.