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SOSTEGNO ALLE IMPRESE: IN GU IL TESTO DEL DL 92 CONVERTITO IN LEGGE

Sostegno alle imprese: in GU il testo del dl 92 convertito in legge

Pubblicata in GU la legge 113 di conversione del DL n. 92/2025 con interventi a favore di EX ILVA, imprese in crisi e lavoratori, proroga cassa in deroga per il settore moda,

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 92 del 26/06/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi: 

  • Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione, 
  • Capo II – Ammortizzatori sociali, 
  • Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.

La legge di conversione 113 del 1 agosto 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 180 del 5-8-2025.

Il provvedimento  ha come obiettivi :

  • garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA  ora ACCIAIERIE D'ITALIA ),
  • agevolare i processi di riconversione industriale,
  • rafforzare gli ammortizzatori sociali,
  • offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.

Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.

SCARICA  QUI il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione

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1) Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati

  • Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
  • Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
  • Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
  • Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
  • Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.

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2) Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori

  • Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
  • Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
  • Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
  • Art. 9:  Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).

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3) Settore moda e copertura finanziaria

  • Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
  • Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di  fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
  • Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
  • Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.

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Allegati

Decreto legge 92 del 26.06.2025
AS 1561-A - ddl conversione del Decreto legge 92 del 26.06.2025
Testo coordinato legge 113 2025 di conversione del DL 92 2025
Legge 113 del 1.8.2025 di conversione del DL 92 2025
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