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PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE AMATORIALE: NUOVA PROPOSTA DI LEGGE

1 minuto, 18/06/2025

Promozione della musica popolare amatoriale: nuova proposta di legge

Associazioni e fondazioni musicali amatoriali: la proposta di legge 2025 con agevolazioni fiscali, contributi pubblici e riconoscimento per bande, cori e gruppi folklorici

Forma Giuridica: Normativa - Disegno di Legge
Numero AC 2221 del 17/06/2025
Fonte: Camera dei Deputati
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 31 gennaio 2025 è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge AC n. 2221, su iniziativa dell’on. Tassinari e altri, recante "Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale".

Il testo è attualmente all’esame della VII Commissione Cultura

Nella seduta del 3 giugno scorso, la Commissione ha approvato due emendamenti in identico testo, modificando la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 2 che definisce le associazioni musicali amatoriali.

Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme.

Il secondo periodo prevede che tra le associazioni musicali amatoriali sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le bande musicali, i cori, le mandolinistiche, i gruppi folklorici, le orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare amatoriale.

Tutte le restanti proposte emendative presentate sono state respinte, ed il testo risultate dall'esame è stato inviato alle Commissione coinvolte in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere Il provvedimento si propone di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale e culturale svolto da bande, cori, gruppi folklorici e altre associazioni musicali senza scopo di lucro, introducendo specifici strumenti di sostegno pubblico e un trattamento fiscale più favorevole.

La proposta di legge in esame è articolata in cinque articoli, vediamoli brevemente.

1) Finalità e ambito di applicazione

L’articolo 1, dedicato ai principi generali, stabilisce al primo comma che la Repubblica riconosce l’attività musicale popolare amatoriale come componente essenziale della cultura e della tradizione nazionale, nonché come forma di espressione artistica. In tal senso, lo Stato ne tutela e promuove la valorizzazione e lo sviluppo, sia a livello nazionale che internazionale.

Viene inoltre precisato che tale riconoscimento, insieme alle misure di tutela e valorizzazione previste, costituisce attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni sono adottate in coerenza con i princìpi sanciti da due convenzioni internazionali: la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003, ratificata con legge n. 167 del 2007) e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005, ratificata con legge n. 19 del 2007).

2) Requisiti e riconoscimento regionale

L’articolo 2 prevede che le Regioni istituiscano un elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali, suddiviso per tipologia di attività (bandistica, corale, coreutica, ecc.). L’iscrizione in tali elenchi è condizione necessaria per accedere ai benefici previsti dalla legge. 

Gli enti devono essere legalmente costituiti, privi di scopo di lucro e avere come scopo statutario principale la promozione della musica popolare.

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3) Contributi e agevolazioni fiscali

Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che quindi continua a trovare applicazione nelle fattispecie concernenti le associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, si applicano le agevolazioni previste dal successivo articolo 3

L’articolo 3 è particolarmente rilevante dal punto di vista fiscale e finanziario. Esso prevede:

  • Cumulabilità dei contributi pubblici (Stato, regioni, province, comuni) e privati a favore delle associazioni amatoriali.
  • Sostegno alla Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale (istituita con DPCM 13 maggio 2004) e ad altri eventi musicali di rilievo.
  • Compiti alle Regioni per disciplinare criteri e modalità di assegnazione dei contributi, in base ai programmi annuali di attività.

In ambito fiscale, si segnalano modifiche al TUIR (DPR 917/1986):

  • estensione dell’art. 67, comma 1, lett. m), per includere anche i compensi ai "formatori" musicali, oltre a direttori artistici e tecnici,
  • inclusione delle attività musicali amatoriali tra quelle non commerciali ex art. 148, comma 3,
  • applicazione della norma di cui all’art. 149, comma 4, che consente a tali enti di mantenere la qualifica di ente non commerciale anche in presenza di attività connesse.

È previsto inoltre che tali associazioni possano continuare ad accedere al regime fiscale agevolato ex legge n. 398/1991, anche se non iscritte al RUNTS, analogamente alle associazioni sportive dilettantistiche.

4) Iniziative formative e promozionali

L’articolo 4 attribuisce a Stato, regioni, enti locali e istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) il compito di promuovere e diffondere la cultura musicale popolare.

Le scuole primarie sono invitate ad avviare percorsi didattici specifici.

Viene inoltre favorito lo scambio internazionale tra associazioni musicali, anche attraverso progetti con il coinvolgimento delle Pro Loco.

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Allegato

AC 2221 - Promozione musica popolare
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