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CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI PER MANCATA IMPUTAZIONE DI COSTI E/O RICAVI

1 minuto, 09/06/2015

Correzione di errori contabili per mancata imputazione di costi e/o ricavi

Risoluzione Agenzia delle Entrate dell' 08.06.2015 n.57, cosa fare in caso di errori di contabilizzazione di componenti negativi e/o positivi in bilancio

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 57 del 08/06/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
E' possibile correggere gli errori di contabilizzazione di un costo e/o di un ricavo nel corretto esercizio di competenza, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell' 8 giugno 2015 n. 57/E, per evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuta la possibilità di imputare fiscalmente il componente reddituale nel corretto periodo di competenza e di sterilizzarlo nel momento in cui è imputato in bilancio a seguito della correzione contabile.
 
In particolare, ai fini del riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori, la Risoluzione in questione fa riferimento alla circolare 31/2013, la quale ha precisato che qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore, occorre riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, le annualità successive fino all’annualità emendabile ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis.
Per tale ultima annualità, il contribuente presenta apposita dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, in cui devono confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni dallo stesso autonomamente effettuate.
 
La possibilità per il contribuente di rappresentare all’Amministrazione Finanziaria l’esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità con la procedura sopra evidenziata deve, tuttavia, intendersi limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, senza che possa rilevare il maggior termine di cui al comma 3 dell’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, disposto esclusivamente a favore dell’Amministrazione relativamente a fattispecie “patologiche” per le quali sussiste obbligo di denuncia penale.

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2022 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2022

Allegati

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 08/06/2015 n. 57/E
Circolare Agenzia delle Entrate del 24/09/2013 n. 31/E
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