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TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE: NOVITÀ DELLA LEGGE N. 228/2012

1 minuto, 15/05/2013

Tassazione delle società agricole: novità della Legge n. 228/2012

La Legge di Stabilità 2013 ha abrogato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società agricole a decorrere dall’1.1.2013 e ha previsto un’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15%, percentuale che scende al 5% per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza di categoria ; art. 1, co. 512, co. 513 e co. 514 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero del 29/12/2012
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12. 2012 - Suppl. Ordinario n. 212) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
Art. 1
Comma 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
 
Comma 513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
 
Comma 514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 513.
 
 

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