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LEGGE DI STABILITÀ 2013 APPROVATA DALLA COMMISSIONE BILANCIO

3 minuti, 16/11/2012

Legge di Stabilità 2013 approvata dalla Commissione Bilancio

Approvata dalla Commissione Bilancio la Legge di Stabilità 2013, ora al via discussione generale in Aula alla Camera dove, da ieri, sono approdati sia la legge di stabilità che la legge di Bilancio; Pubblichiamo la Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio il 15 Novembre 2012

Forma Giuridica: Normativa - Disegno di Legge
Numero del 15/11/2012
Fonte: Camera dei Deputati
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La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) e 5534-bis (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Da ieri in aula alla Camera la discussione generale sul Ddl di Stabilità.

Tra le Novità approvate dalla Commissione segnaliamo:

Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate

Lettera a): sostituisce il comma 1 (art. 3, comma 2, del Testo A), in materia di aumento dell’Iva. Sostituendo il comma 1-ter dell’articolo 40 del D.L. 98 del 2011 si prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 21 al 22 per cento. Non si dà più luogo, pertanto, all’aumento dell’aliquota ridotta dal 10 all’11 per cento.

Lettera e): sostituisce i commi da 4 a 6 (art. 3 commi 5-7, del Testo A), eliminando le limitazioni poste dal testo originario del DDL alla deducibilità e alla detraibilità a fini IRPEF di taluni oneri, rispettivamente indicati negli articoli 10 e 15 del TUIR nonché di quelli “riconducibili” a tali disposizioni. Viene quindi soppressa la franchigia di 250 euro ivi disposta.

Inoltre:

  • si eleva da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, nonché da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (modificando l’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR) nonché dal 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap (come riformulato dai subem. 0.7.300.25 NF Sereni, 0.7.300.57 NF Laura Molteni, 0.7.300.77 NF Cicccanti);
  • si interviene sul cd. “cuneo fiscale”, elevando da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile dall’IRAP per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, e da 10.600 a 13.500 euro quello relativo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di età inferiore ai 35 anni (modificando l’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997). Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;
  • si eleva da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, innalzando altresì da 15.200 a 21.000 euro l’importo massimo deducibile se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni; tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;
  • si elevano gli importi delle deduzioni IRAP in favore dei soggetti passivi d’imposta (tranne le Amministrazioni pubbliche) di minori dimensioni (a tal fine modificando gli importi di cui all’articolo 11, comma 4-bis del richiamato D.Lgs. 446/1997). Anche tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;
  • si prevede quindi l’invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata (come precisato dal subem. 0.7.300.78 Sereni).

Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri

Soppresso il comma 42, che aumentava, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e di secondo grado, da 18 a 24 ore settimanali, definendo ulteriori impieghi dei docenti per le 6 ore eccedenti l’orario di cattedra, disponendo altresì che il periodo di ferie retribuito dei docenti fosse incrementato di 15 giorni l’anno, e intervenendo in materia di determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall’a.s. 2013/2014.

In Allegato:

  • Disegno di legge di stabilità 2013 e disegno di legge di bilancio 2013 A.C. 5534-bis e A.C. 5535 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio;
  • C. 5535 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) 5534-bis-A (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Relazione della Commissione (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 15 novembre 2012);

Tag: LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegati

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio - Legge di Stabilità 2013
Relazione della Commissione (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 15 novembre 2012) - C. 5535-5534-bis-A
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