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PROROGA DEI VERSAMENTI DA UNICO 2012: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA RATEAZIONE

2 minuti, 21/06/2012

Proroga dei versamenti da Unico 2012: i chiarimenti delle Entrate in merito alla rateazione

Con D.P.C.M. 6 giugno 2012 è stato disposto il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti derivanti da Unico 2012 dovuti dai contribuenti per l'anno 2012; Con Risoluzione del 21.06.2012 n. 69/E vengono forniti chiarimenti sul piano della rateazione

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 69 del 21/06/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con D.P.C.M. 6 giugno 2012 è stato disposto il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti per l'anno 2012. In particolare, l’articolo 1 ha prorogato il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2012, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale.

Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere di effettuare tali versamenti:
  1. entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
  2. dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dei versamenti incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell’acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.C.M., il versamento della prima rata del saldo e dell’acconto delle imposte sui redditi e della cedolare secca, con scadenza al 18 giugno può, invece, essere effettuato entro il 9 luglio
2012, senza alcuna maggiorazione
, ovvero dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Qualora il contribuente scelga di avvalersi della proroga ed intenda rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento:

  • di inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato;
  • di fine della rateazione, il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA e il 16 novembre per i soggetti titolari di partita IVA.

Ad esempio, per un soggetto non titolare di partita IVA che abbia deciso di versare la prima rata entro il 9 luglio 2012, la seconda rata avrà scadenza il 31 luglio 2012, la terza il 31 agosto 2012 e così via, fino alla scadenza della sesta e ultima rata del 30 novembre 2012. Qualora il medesimo soggetto scelga, invece, di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40% sull’intero importo dovuto), la seconda rata avrà scadenza il 31 agosto, la terza rata il 1° ottobre (termine così prorogato in quanto il 30 settembre cade di domenica) e così via fino alla quinta e ultima rata del 30 novembre 2012.

Lo stesso principio trova applicazione con riferimento ai soggetti titolari di partita Iva.
In particolare, si osserva che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, i soggetti che possono presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, possono versare la relativa imposta entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del versamento Iva.
In considerazione della proroga il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere effettuato:

  • entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione (salva la maggiorazione nella misura dell’1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva);
  • dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo (da calcolarsi sul debito d’imposta al lordo della predetta maggiorazione dell’1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno).

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Allegato

Risoluzione del 21/06/2012 n. 69
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