Con la Risposta a interpello n 72 del 9 febbraio le Entrate replicano sul tema del pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali marittime stabilendo che può essere versata di anno in anno, vediamo il caso di specie.
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1) Concessioni marittime demaniali con imposta di registro annuale
In particolare, viene chiarito che vale anche per le concessioni demaniali marittime relative a beni immobili appartenenti al demanio dello Stato la facoltà di versare l’imposta di registro anno per anno, senza doverla necessariamente corrispondere una tantum sull’intera durata del rapporto.
La Società istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95.
Al riguardo l'Istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune con scopo sociale di erogazione di servizi di interesse generale per conto dell'Amministrazione comunale, correlati all'impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all'attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.
Il Comune si accinge ad concedere in favore della Società apposita concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico dietro pagamento di un canone.
Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.
La Società sostiene che il citato articolo 3, comma 16, del decreto legge n. 95 del 2012, assume rilievo anche nella fattispecie in esame, dato che i porti (ai sensi degli articoli 822 c.c. e 28 cod. nav.) appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (c.d. demanio portuale) e che sul regime proprietario di siffatti beni immobili non abbia inciso né il decreto legislativo n. 112 del 1998, mediante il quale lo Stato ha trasferito alle Amministrazioni regionali le funzioni amministrative sul demanio portuale, né le leggi regionali (nello specifico articolo 10 della legge regionale n. 13 del 1999) con le quali dette funzioni sono state ulteriormente trasferite dalle Regioni ai Comuni.
La Società chiede se possa trovare applicazione l'imposta di registro sulla concessione demaniale rilasciata dal Comune nei modi e nei termini definiti dall'articolo 17, comma 3, del TUR secondo cui «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno»
Le Entrate evidenziano che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale e, in particolare, della recente pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata, superando parzialmente quanto chiarito con la risposta ad interpello pubblicata del 28 maggio 2020, n. 157, si ritiene che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l'imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'istanza e dalla documentazione allegata, il Comune, proprio in forza delle funzioni attribuite dalla citata legge regionale n. 13 del 1999, con «Atto formale di concessione demaniale marittima» ha concesso «una zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq..., di cui mq ...di specchio acqueo, per la costruzione e gestione, per un totale di anni..., di un porto turistico, costituente pubblico servizio locale di rilevanza economica affidato a BETA come da Deliberazione consiliare..., con annesse strutture turistico ricettive, commerciali, ludico sportive e servizi.» e il bene oggetto della concessione, il porto, appartiene allo Stato e fa parte del demanio pubblico.
Tanto premesso, trattandosi di concessione amministrativa avente ad oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, si ritiene che alla concessione demaniale marittima avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico, sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012.
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