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RICOGNIZIONE DEBITO: QUANDO SCONTA L'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO

Ricognizione debito: quando sconta l'imposta fissa di registro

Con interpello viene quantificata l'imposta di registro da applicare alla scrittura privata registrata di ricognizione del debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta a interpello n 52 del 25 febbraio le Entrate chiariscono come applicare l'imposta di registro alla scrittura privata sulla ricognizione del debito.

Vediamo il caso di specie e il chiarimento.

1) Ricognizione debito: quando sconta l'imposta fissa di registro

La ricognizione di debito formalizzata con una scrittura privata non autenticata, a conferma di un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale, pertanto soggetta a imposta fissa di registro.

In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso.

Questa è la sintesi del chiarimento.

Nel caso di specie il contribuente ha chiesto all’Agenzia chiarimenti su una scrittura privata non autenticata, atto unilaterale di riconoscimento di un debito pari a 75mila euro, che intende formalizzare per la somma che gli è stata anticipata da un altro soggetto per l’acquisto di un immobile. 

Nel documento si indicano in modo esplicito:

  • causa del debito,
  • soggetti coinvolti, 
  • oggetto del rapporto obbligatorio 
  • piano di restituzione rateale, che avverrà mediante bonifico bancario. 

L’atto di vendita dell’immobile è già stato registrato.

Poiché il riconoscimento del debito non ha causa onerosa e non è collegato a un precedente atto soggetto a registrazione obbligatoria, il contribuente chiede quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro. 

L'istante suggerisce che sio tratti di una registrazione solo in caso d’uso (articolo 6, Dpr n. 131/1986, il Tur) e con imposta fissa (articolo 4 della Tariffa, Parte II, Tur), come confermato anche da alcune pronunce della Cassazione e l'agezia è d'accordo.

Nella risposta l'ADE rcorda innanzitutto che la ricognizione di debito, disciplinata dall’articolo 1988 del codice civile, consiste in una dichiarazione con cui il debitore riconosce l’esistenza del proprio debito, con l’effetto di sollevare il creditore dall’onere di provare il rapporto obbligatorio originario

La ricognizione non crea una nuova obbligazione, ma conferma un debito già esistente, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione che ribadisce la funzione meramente confermativa dell’atto.

L'Agenzia sottolinea che il Testo unico dell’imposta di registro non contiene una disciplina specifica della ricognizione di debito, motivo per cui occorre fare riferimento alle norme generali sulla registrazione degli atti. 

Il Tur distingue tra atti da registrare in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso: le scritture private non autenticate, come quella in argomento, rientrano in questa seconda categoria, salvo che contengano operazioni soggette a Iva.

L'Agenzia richiama la differenza tra atti pubblici o scritture autenticate prive di contenuto patrimoniale, che devono essere registrati in termine fisso con imposta fissa, e scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale, come la ricognizione in esame, per le quali la registrazione avviene solo in caso d’uso e con applicazione dell’imposta fissa prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Tur.

Allegato

Risposta ADE n 52 del 25.02.2026
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