Con l’ordinanza n. 1252 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della gestione degli insoluti nel contratto di agenzia e la responsabilità dell’agente in presenza di una dichiarazione di assunzione del debito.
La questione affrontata riguarda in particolare la corretta qualificazione giuridica di una dichiarazione sottoscritta dall’agente dopo il mancato pagamento di alcuni ordini.
In particolare, la Corte è stata chiamata a stabilire se tale atto potesse configurare una forma di garanzia vietata – assimilabile allo “star del credere” – oppure se dovesse essere considerato una ricognizione di debito, con conseguente inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1988 c.c.
Il chiarimento risulta rilevante sotto il profilo operativo: la qualificazione dell’atto incide infatti direttamente sulla strategia difensiva delle imprese preponenti nel contenzioso.
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1) Il caso: recesso dal contratto per insoluto
La vicenda trae origine da un rapporto di agenzia durato diversi anni, interrotto a seguito di recesso per fatto imputabile all’agente. La società aveva contestato la raccolta di ordinativi intestati a soggetti rivelatisi inesistenti e il conseguente mancato pagamento della merce consegnata, per un importo significativo.
L’agente, dopo la cessazione del rapporto, aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate e rimaste insolute. La società si era costituita proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo il risarcimento del danno subito, producendo un documento sottoscritto dall’agente nel quale questi dichiarava di farsi carico della perdita derivante dal mancato buon fine di determinati ordini.
In primo grado il Tribunale aveva disposto la compensazione parziale dei crediti e condannato l’agente al pagamento della differenza residua in favore della società.
La Corte d’Appello, invece, aveva riformato la decisione. Pur ritenendo tardivo il disconoscimento della sottoscrizione del documento da parte dell'agente, aveva escluso che la dichiarazione potesse automaticamente fondare una sua responsabilità.
Secondo i giudici territoriali, occorreva verificare in concreto la sussistenza di una condotta colposa, anche alla luce dell’organizzazione aziendale: la rete di acquisizione degli ordini risultava distinta da quella di consegna, e non era stata dimostrata una connivenza o negligenza specifica dell’agente.
La Corte d’Appello aveva inoltre ritenuto che non fosse possibile reintrodurre indirettamente una garanzia per il buon fine degli affari non consentita oltre i limiti previsti dall’art. 1746, comma 3, c.c.
La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla disciplina della ricognizione di debito e alla ripartizione dell’onere probatorio.
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2) La decisione della Cassazione su dichiarazione e "star del credere"
La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei punti centrali, cassando la sentenza e rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame.
Il fulcro della decisione riguarda la qualificazione della dichiarazione resa dall’agente. Secondo la Cassazione, essa non integra un patto di “star del credere”, poiché tale figura presuppone un’assunzione preventiva di garanzia per affari futuri e non ancora conclusi. Nel caso esaminato, la dichiarazione era stata rilasciata dopo la conclusione degli affari e dopo l’inadempimento dei clienti.
Di conseguenza, il documento deve essere qualificato come ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. , che non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, ma produce un effetto processuale rilevante: determina un’astrazione meramente processuale della causa del debito e comporta l’inversione dell’onere della prova.
In presenza di una ricognizione di debito, spetta infatti al dichiarante dimostrare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è invalido o si è estinto. In caso di persistente incertezza probatoria, la regola di giudizio è nel senso della sussistenza del debito e quindi della responsabilità del debitore.
La Corte ha inoltre evidenziato che, essendo stato ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata, si era formato un giudicato interno su tale punto, non essendo stata proposta impugnazione incidentale.
Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito, demandando al giudice di rinvio l’eventuale valutazione di ulteriori circostanze fattuali rilevanti.
La pronuncia ribadisce dunque un principio di particolare rilievo per la gestione degli insoluti nel contratto di agenzia: quando l’agente sottoscrive, dopo l’inadempimento del cliente, una dichiarazione di assunzione del debito, tale atto può comportare un significativo spostamento dell’onere probatorio a suo carico nel successivo contenzioso tra le parti.
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