Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2026 ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge di riforma dei mercati dei capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Il provvedimento è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato.
Gestire la complessità normativa non è mai stato così semplice. "Luig-IA" è il primo assistente virtuale che combina l’intelligenza artificiale con una banca dati di oltre 250 eBook professionali, curati e aggiornati da esperti del settore fiscale, tributario e del lavoro.
ATTIVA SUBITO LA PROVA GRATUITA
Accedi senza limiti alla chat AI fino alle 23:59 del giorno di attivazione
1) Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF
Come evidenziato dallo stesso Governo nel comunicato stampa pubblicato dopo l'approvazione del provvedimento ecco una sintesi dei principali contenuti.
Entità delle sanzioni: il decreto rimodula i limiti edittali per garantire una maggiore aderenza alla gravità delle violazioni, che riguardano principalmente l'inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni prescritte per le società quotate. Per le violazioni degli obblighi in materia di intermediazione e dei doveri degli emittenti commesse da società ed enti, le sanzioni amministrative pecuniarie variano da un minimo di cinquemila euro fino a dieci milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato totale annuo qualora tale importo sia superiore a dieci milioni. Per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, le sanzioni per le medesime inosservanze sono comprese tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di due milioni di euro. Nel caso di società quotate che omettono le comunicazioni prescritte, la sanzione minima è elevata a diecimila euro.
Istituto dell’applicazione concordata della sanzione (settlement): si introduce la facoltà per i soggetti destinatari di una contestazione di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per definire il procedimento. Tale istituto prevede una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell'impegno del soggetto a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori.
Flessibilità delle sanzioni interdittive: si introduce una maggiore discrezionalità per le Autorità nell'applicazione delle sanzioni interdittive (come la sospensione dall’esercizio di funzioni), che potranno essere modulate o omesse in base alle specificità del caso concreto, evitando automatismi sanzionatori eccessivi.
Criteri di rilevanza dell'illecito: viene attribuita alle Autorità (Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, Banca d'Italia) la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato o arrecato danno agli investitori. In tali casi, le Autorità possono procedere con una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio basato sulla reale offensività della condotta.
Revisione del procedimento sanzionatorio: Si introduce una disciplina del procedimento sanzionatorio ad applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF. La riforma assicura il rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della celerità e certezza dei termini.
Confisca del profitto: l’istituto della confisca viene mantenuto ma circoscritto al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione, eliminando il riferimento al "prodotto" in coerenza con i rilievi della giurisprudenza costituzionale. È introdotta la facoltà per la CONSOB di disporre la confisca tramite ingiunzione di pagamento ed è prevista la possibilità di confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto qualora il destinatario non possieda somme liquide sufficienti.
Collaborazione tra Autorità: resta fermo l'obbligo di coordinamento e scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la CONSOB per assicurare l'unitarietà dell'azione di vigilanza e l'efficacia delle procedure.
Tutela delle segnalazioni (whistleblowing): si confermano le tutele per i soggetti che segnalano violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro possibili misure ritorsive.
Rimani aggiornato ogni giorno sulle novità fiscali che contano davvero!
Con l’Abbonamento Circolare del Giorno ricevi approfondimenti quotidiani precisi, tempestivi e completi sui principali temi fiscali — quasi 300 circolari in un anno per aiutarti a orientarti tra novità normative, casi applicativi, esempi e commenti utili da usare subito.
Perché abbonarsi?
- Informazioni fiscali sempre aggiornate
- Linguaggio chiaro e pratico
- Casi reali e strumenti operativi
- Archivio completo dei contenuti sempre accessibile.