Il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Vediamo i dettagli.
1) Ricetta elettronica dematerializzata: da quando
Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica - delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.
Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale.
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