Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.
La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.
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1) La normativa sull'assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:
- sistema retributivo;
- sistema misto.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .
L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
La circolare precisa che:
- non è prevista integrazione parziale;
- non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
- il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione
Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.
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2) La novità e i tempi di applicazione
A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire dal 10 luglio 2025 l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza .
| Evento | Data |
|---|---|
| Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. | 9 luglio 2025 |
| Decorrenza effetti giuridici | 10 luglio 2025 |
| Decorrenza integrazione al minimo | 1° agosto 2025 |
Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità:
- liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996);
- liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995);
- liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.
Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.
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3) Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame
La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione
Per consulenti e patronati è quindi necessario:
verificare la posizione reddituale del titolare;
trasmettere eventuale ricostituzione;
monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.
ATTENZIONE :
- Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale, possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato
- Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.
Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:
| Tipologia requisito | Condizioni |
|---|---|
| Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) | 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale |
| Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) | 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo) |
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo
In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo
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