Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
L'articolo continua dopo la pubblicità
- Ravvedimento speciale soggetti ISA aderenti CPB | Excel
- e l’ebook “Ravvedimento speciale CPB”, che analizza in modo operativo il ravvedimento speciale CPB, introdotto per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale.
1) Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti
L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.
Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.
L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- [...] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.
Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili).
Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
Ti consigliamo il corso in partenza a marzo TCF Opzionale: la gestione del rischio fiscale | Corso in diretta del 12 marzo 2026 | Modalità, tempistiche e premialità del regime introdotto dal D.lgs. 221/2023
Ti potrebbero interessare i nostri tools excel:
- Rateazione cartelle: calcolo Indici Liquidità Alfa Beta (Excel)
- Ravvedimento operoso - Foglio di calcolo excel
e i nostri utili eBook:
- "Adempimento collaborativo grandi imprese e PMI"
- Guida alla cartella di pagamento 2025 | eBook
- Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario | eBook
- L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale (eBook)
- Accertamento parziale integrativo e modificativo eBook
- Detraibilità Iva e operazioni inesistenti (eBook)