Con l’art. 12 -ter del d.l. 17.6.2025, n. 84, è stato introdotto un regime di “ravvedimento operoso speciale” per gli anni dal 2019 a 2023 ancora soggetti ad accertamenti a favore dei soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, di cui al d.lgs. 12.2.2024, n. 13, entro il 30.9.2025.
La norma, che ha un carattere opzionale, è vantaggiosa, anche se deve essere attentamente esaminata per ciascun caso specifico, poiché il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista inibisce le attività di verifica del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e dell’IVA, di cui all’art. 54 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
La procedura è semplice:
- dal 1.1.2026 ed entro il 15.3.2026, l’interessato versa l’imposta sostituiva in unica soluzione,
- oppure può effettuare il pagamento in 10 rate mensili di pari importo con la maggiorazione degli interessi conteggiati applicando il tasso legale dell’1,6% annuo a decorrere dal 15.3.2026.
L’opzione va esercitata per ciascun anno mediante la presentazione del modello F24, (ma non necessita anche di un’apposita dichiarazione esplicativa), indicando i codici tributo, l’annualità interessata e il numero complessivo delle rate.
L’opzione può essere esercitata per gli anni dal 2019 al 2023 o soltanto per alcuni di questi, sempreché sussistano le condizioni richieste.
Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva e, nel caso di pagamento frazionato, con il versamento di tutte le rate.
Per il calcolo del ravvedimento speciale (tombale) per i soggetti ISA che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026 (DL Fiscale 84/2025) ti segnaliamo il tool Ravvedimento speciale soggetti ISA aderenti CPB | Excel e l’eBook in pdf Ravvedimento speciale CPB | eBook.
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1) I soggetti ammessi alla procedura
La facoltà di avvalersi della procedura di ravvedimento speciale è riservata soltanto ai soggetti che:
- hanno applicato gli ISA e che per gli anni 2025 e 2026 hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 30.9.2025, ovvero entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, versando:
- l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRPEF e le relative addizionali;
- l’IRAP,
La procedura è ammessa anche se è stato dichiarato, anche per una sola annualità:
- una delle cause di esclusione dell’applicazione degli ISA correlate alla pandemia COVID-19;
- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, comma 6, lett. a), del d.l. 24.4.2017, n. 50;
- un causa di esclusione dell’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relative all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Le esclusioni
- soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5.164,569; - soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari; - soggetti che non hanno applicato gli ISA; - soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari.
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2) La base imponibile
La base imponibile dell’imposta sostituiva è costituita dalla differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore della stessa incrementato in misura differenziata, regola valida anche ai fini dell’IRAP.
GLI INCREMENTI DEL REDDITO E DELL’IRAP
punteggio ISA | incremento |
pari a 10 pari o superiore:
| 5%
10% 20% 30% 40% 50% |
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3) Il calcolo dell’imposta sostituiva
Il calcolo dell’imposta sostituiva è differenziato in funzione del livello ISA
L’imposta sostitutiva le annualità 2019, 2022 e 2023
A) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali Punteggio ISA aliquota pari o superiore a 8 10% pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 12% inferiore a 6 15% B) IRAP 3,9% |
Avvertenze:
1. Per gli anni 2020 e 2021 le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IRAP sono ridotte del 30%;
2. Per le annualità in cui sussistono le condizioni di ammissibilità previste dal comma 7 di esclusione dagli ISA e il reddito non è stato determinato con criteri forfettari:
- la base imponibile delle imposte sui redditi e delle addizionali e dell’IRAP è incrementata del 25%;
- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è applicata con l’aliquota del 12,5% e dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%;
- le imposte sostitutive sono diminuite del 30%, fatta eccezione per il caso di esclusione dagli ISA per l’esercizio di più attività (comma 7, lett. c).
3. Il valore complessivo dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.
Ad esempio, se una S.r.l. presenta la seguente situazione: periodo reddito imponibile IRAP risultato ISA 2019 20.000 100.000 10 2020 50.000 60.000 escluso COVID 2021 60.000 70.000 escluso COVID 2022 70.000 80.000 6 2023 80.000 90.000 9 |
Esercitando l’opzione, le imposte sostitutive per gli anni 2022 e 2023 sono così articolate:
periodo reddito imponibile imposta base IRAP imponibile IRAP IRAP 2022 70.000 +20%:14.000 1.680 80.000 +16.000 624 2023 80.000 +10%: 8.000 1.000 (a) 90.000 + 9.000 351 (a) siccome 8.000 x 10% = 800, l'importo minimo dovute è € 1.000. |
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4) L’opzione
L’opzione deve essere esercitata per ogni periodo di imposta prescelto mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento dell’importo dovuto o della prima rata indicando, nell’apposito campo, “Anno di riferimento” l'annualità cui si riferisce il versamento, il numero complessivo delle rate e i codici tributo.
Per le società di persone e i soggetti equiparati e le società di capitali in regime di trasparenza di cui agli artt. 5, 115 e 116 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP dovuta dalla società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.
5) Il versamento
Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con una delle seguenti alternative:
- in unica soluzione tra l’1.1.2026 e il 15.3.2026;
- con pagamento frazionato in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 15.3.2026.
Nel caso di pagamento rateale il perfezionamento è riconosciuto con il pagamento di tutte le rate.
I CODICI TRIBUTO
4089 – ravvedimento imposta sostituiva delle imposte sui redditi e relative -addizionali – persone fisiche; 4090 – ravvedimento imposta sostituiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – soggetti diversi dalle persone fisiche; 4091 - ravvedimento – imposta sostitutiva dell’IRAP. |
Avvertenze
1. I codici tributo 4089 e 4090 vanno esposti nella sezione Erario, con l’indicazione dell’anno di imposta nel campo “Anno di riferimento”. Il codice tributo 4091 va indicato nella sezione “Regioni”.
2. Se il versamento è fatto in unica soluzione, nel campo “rateazione va indicato “0101”. Se è fatto in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
3. Nel caso di pagamento rateale, il versamento degli interessi dovuti, decorrenti dal 15.3.2026, va indicato il codice tributo:
- 1668 per i codici 4089 e 4090;
- 3805 per il codice 4091.
4. Per le società e associazioni di cui agli artt. 5, 115 e 116 citati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli interessati indicando il codice tributo 4090 indipendentemente dalla compagine sociale.
Se il versamento è fatto da parte dei soci per la quota di competenza, nel modello F24 vanno indicati:
- il codice tributo 4089;
- il codice fiscale e i dati anagrafici dell’interessato;
- il codice fiscale della società o associazione nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutor o curatore fallimentare” unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente-Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Gli interessi
L’interessato può eseguire il versamento in forma rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo delle quali la prima rata va versata entro il 15.3.2026 corrispondendo gli interessi, decorrenti da tale data, conteggiati applicando il tasso legale.
In altri termini, la prima rata scade il 15.3, la seconda il 15.4, la terza il 15.5 e così via. Il tasso di interesse legale dell’1,6% (vedasi il d.m. 10.12.2025) “dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza il 2026” e se il pagamento della prima rata è stato fatto prima del 15.3.2026 “gli interessi legali …. saranno dovuti sulle rate successive alla prima a decorrere dal 15.3.2026” (risposta ai quesiti 5.2.2026).
Il pagamento tardivo di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza della rateazione.
I termini per l’accertamento
Nei confronti di chi ha aderito al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi di imposta dal 2019 al 2022, il regime di ravvedimento speciale i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi (art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600) e dell’IVA (art. 57 dl d.p.r. 26.10.1972, n. 633) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2028. In ogni caso, per i soggetti che applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2025 e 2026, i termini di decadenza in scadenza al 31.12.2025 sono prorogati al 31.12.2026.
AVVERTENZA
Il pagamento non si perfeziona se il versamento in unica soluzione della prima rata è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o di schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis della l. 27.7.2000, n. 212, o di atti di recupero di crediti inesistenti. |