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RIVALUTAZIONE REDDITI E PENSIONE DI CASSA FORENSE: LA CASSAZIONE CHIARISCE

Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisce

Decorrenza rivalutazione ISTAT, obbligo contributivo effettivo e limiti alla riliquidazione per gli iscritti alla Cassa Forense

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La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con ordinanza 3459 2026  è intervenuta su un aspetto particolare in tema previdenziale: la corretta decorrenza della rivalutazione ISTAT dei redditi ai fini del calcolo della pensione e le conseguenze del versamento contributivo in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

La controversia riguardava un avvocato iscritto alla Cassa Forense che aveva richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980 e non dal 1981.

La pronuncia chiarisce l’interpretazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, con particolare riferimento agli articoli 2, 10, 15, 16 e 27, e definisce i rapporti tra rivalutazione dei redditi, obbligazione contributiva e misura della prestazione pensionistica.

1) Il caso: decorrenza rivalutazione del reddito ai fini previdenziali

Un professionista esercente la professione di avvocato aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio la riliquidazione della pensione di vecchiaia con applicazione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980), anziché dell’indice del 1981, come applicato dalla Cassa Forense prima del suo ricorso.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 27 della legge n. 576/1980 fosse applicabile anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento della maggiore contribuzione derivante dalla diversa rivalutazione.

La Cassa Forense aveva impugnato la decisione sostenendo:

  • da un lato, che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980 e, 
  • dall’altro, che la pensione non potesse essere riliquidata in misura superiore in assenza del versamento dei maggiori contributi correlati alla più elevata rivalutazione, richiamando anche l’art. 2033 c.c. e le disposizioni regolamentari interne.


2) La decisione della cassazione

La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 

La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). Nel caso esaminato si trattava della prima ipotesi: la rivalutazione dei redditi antecedente alla maturazione del diritto a pensione. La prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT del 1980 

Diversa, invece, la conclusione sui restanti motivi. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, i redditi rilevanti per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata” 

Poiché la rivalutazione costituisce parte integrante del reddito, anche l’obbligo contributivo deve essere commisurato al reddito rivalutato. Ne consegue che, se è stato applicato un coefficiente inferiore e quindi versata una contribuzione minore, la pensione deve essere parametrata ai redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente utilizzato, salvo integrazione contributiva.

La Corte ha inoltre precisato che, accertato un inadempimento contributivo parziale, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’errore – eventualmente indotto da una richiesta errata della Cassa – fosse non imputabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. 

 Solo un errore non vincibile con l’ordinaria diligenza professionale può escludere la responsabilità per l’inadempimento.

Infine, la Cassazione ha ribadito che il pagamento parziale della contribuzione non comporta l’azzeramento dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma incide sulla misura della prestazione, in assenza di un principio di automaticità delle prestazioni.

 Anche in presenza di prescrizione del credito contributivo, non sorge automaticamente il diritto a una pensione maggiorata.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a riesaminare la posizione alla luce dei principi enunciati, verificando in concreto la sussistenza o meno della prova liberatoria e le conseguenze sull’importo della pensione.

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