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IRAP IMPRESE DEL COMPARTO ENERGIA: AUMENTO IN ARRIVO

Irap imprese del comparto energia: aumento in arrivo

Il Cdm del 18 febbraio ha approvato il Decreto Energia con diverse novità per imprese e famiglie: vediamo come cambi l'irap per le imprese energetiche

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Il Governo ha approvato durante il Cdm del 18 febbraio il Decreto Energia o Bollette, con diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.

Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo di cosa si tratta.

1) Irap per le imprese del comparto energia: novità

Il Decreto Energia, con l'articolo 3 prevede di aumentare l'irap per i produttori di energia elettrica e gas per gli anni 2026 e 2027.

In particolare il suddetto articolo stabilisce che:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l’aliquota irap (di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
  • nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 431,5 milioni di euro nell’anno 2026, 501,1 milioni di euro nell’anno 2027 e 68,4 milioni di euro nell’anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

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