Le società di partecipazione non finanziaria, holding industriali, possono aderire al concordato preventivo biennale, rispettando le condizioni richieste dal Decreto legislativo n 13/2024.
Le holding industriali determinano il valore della produzione netta applicando ai sensi dell'art 6 comma 9 del DLgs. 446/97 una particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRAP che non è stata considderata dal Dlgs n 13/2024, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta oggetto di CPB.
Questo ha generato dubbi nelle società, chiariti dalla FAQ ade del 3 settembre.
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1) IRAP e CPB: istruzioni per la dichiarazione
Veniva infatti domandato come deve essere determinato il valore della produzione netta da parte delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. Holding operative) che applicano ai fini Irap l'articolo 6 comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)
Si ricorda che tale articolo dispone quanto segue: "per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".
L'articolo 17 comma 1 del Decreto CPB prevede che "il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articolo 5, 5 bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive".
Poiché tale articolo 17 del Decreto CPB, nel fissare le regole per l'individuazione del valore della produzione netta (VPN) da proporre al contribuente ai fini del concordato, fa riferimento agli articoli 5, 5 bis, 8 e 100 del Decreto Irap, senza tenere in considerazione l'articolo 6, si ritiene che il VPN proposto ai fini del concordato ai contribuenti che esercitano un'attività con codice Ateco 70.10.00 - Attività di sedi centrali - deve essere individuato con riferimento al solo articolo 5 del Decreto Irap, senza considerare le componenti di natura finanziaria previste dal successivo articolo 6 comma 9.
Di conseguenza, specificano le Entrate con la FAQ, anche il VPN rilevante ai fini del CPB, da indicare nel rigo P05 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB (modello CPB), è quello calcolato secondo quanto stabilito nel predetto articolo 5, senza considerare "la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati".
Pertanto, tali soggetti dovranno compilare il rigo IS250 del modello IRAP 2025 indicando:
- in colonna 1, il VPN concordato
- e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, l'importo degli interessi attivi e proventi assimilati e l'importo degli interessi passivi e oneri assimilati (per la quota deducibile).
Tuttavia, tenuto conto della recente entrata in vigore dell'istituto e della possibilità che, in sede di adesione al CPB per i periodi d'imposta 2024-2025, detti soggetti abbiano tenuto un comportamento diverso da quanto sopra chiarito, la compilazione del rigo IS250 dipenderà dal comportamento tenuto in sede di adesione al CPB.
In particolare, qualora nel rigo P05 del modello CPB sia stato riportato il VPN comprensivo del saldo della gestione finanziaria (differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati), il rigo IS250 del modello IRAP 2025 andrà compilato secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni senza apportare ulteriori variazioni.
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