Con la Risposta a interpello n 40 del 16 febbraio le Entrate chiariscono cosa fare in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.
In sintesi viene chiarito che i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.
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1) Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari
L'ade distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.
L'articolo n 6 del DL n 39/2024 per la Transizione 4.0 ha introdotto due tipologie di comunicazioni:
- comunicazione preventiva,
- comunicazione di completamento,
entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione.
E' stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, prevedendo l'obbligo:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 di una comunicazione di completamento degli investimenti
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.
Le comunicazioni sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione.
L'istante del caso di specie, una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno, pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, non aveva trasmesso la comunicazione preventiva e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento, ndicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
La società ha però ugualmente compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.
L’Agenzia chiarisce che:
- relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro;
- relativamente alla quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione.
L’utilizzo del credito da parte della società costituisce un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante.
Secondo l'articolo 13 comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.
Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 oltre sanzioni e interessi.
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