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SANITÀ INTEGRATIVA: ESENZIONE FISCALE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Sanità integrativa: esenzione fiscale in caso di cessazione del rapporto

Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate sul regime fiscale contributi sanitari previsti da un CCNL e articolo 51 TUIR – Risposta consulenza giuridica n. 2/2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risposta per consulenza giuridica  n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro in attuazione di un CCNL rinnovato nel 2024.

Il chiarimento interessa in particolare i settori caratterizzati da rapporti di lavoro discontinui, nei quali si alternano periodi di attività e fasi di cessazione del rapporto, con corresponsione del TFR e delle competenze maturate.

La questione posta riguarda la possibilità di applicare l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai contributi sanitari versati in costanza di rapporto, anche se la copertura assicurativa decorre in un periodo in cui il lavoratore non è più alle dipendenze del medesimo datore.

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1) La normativa in materia

ll riferimento principale è l’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 1 stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui concorrono al reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2 individua tuttavia specifiche deroghe. In particolare, la lettera a) prevede la non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con esclusiva finalità assistenziale, purché:

  • il versamento avvenga in conformità a disposizioni di contratti collettivi o regolamenti aziendali;
  • l’ente o la cassa sia iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute;
  • il fondo operi secondo i principi di mutualità e solidarietà;
  • sia rispettato il limite complessivo annuo di euro 3.615,20.

Il limite è cumulativo e riguarda sia i contributi del datore sia quelli del lavoratore; l’eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile.

2) Le indicazioni operative: condizioni per l'esenzione fiscale

Alla luce del chiarimento, datori di lavoro e consulenti del lavoro possono applicare l’esclusione dal reddito ai contributi di assistenza sanitaria integrativa anche nei casi di rapporti discontinui, a condizione che la struttura del sistema rispetti i requisiti normativi.

Dal punto di vista operativo è necessario quindi  verificare le seguenti condizioni:

  • Fonte contrattuale: il contributo deve essere previsto dal CCNL applicato o da regolamento aziendale conforme.
  • Tempistica del versamento: il pagamento del contributo deve avvenire durante un rapporto di lavoro in essere, al raggiungimento della durata-soglia prevista.
  • Caratteristiche del fondo: il soggetto  deve risultare iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo mutualità e solidarietà.
  • Limiti di importo: va monitorato il rispetto del limite annuo complessivo di euro 3.615,20.
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