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INTERESSI LEGALI 2026 AL 1,60%: EFFETTI SU CONTRIBUTI E PENSIONI INPS

Interessi legali 2026 al 1,60%: effetti su contributi e pensioni INPS

Dal 1° gennaio 2026 cambia il saggio di interesse: INPS chiarisce impatti operativi per datori di lavoro, professionisti e pensionati. Tabella decorrenze tassi precedenti

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Con la circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla determinazione del nuovo saggio di interesse legale, fissato all’1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Come noto, il tasso legale incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio.

L’INPS chiarisce inoltre la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, confermando il criterio di applicazione dei tassi legali pro tempore vigenti. (Allegato 2)

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1) Il quadro normativo e i riflessi operativi

Il presupposto normativo dell’intervento è rappresentato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

In ambito previdenziale, il tasso legale assume rilievo in particolare:

  • nell’applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti;
  • nell’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, come modificato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 19/2024, che riguarda il mancato o ritardato versamento derivante da incertezze normative o giurisprudenziali sull’obbligo contributivo;
  • nel riconoscimento degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.


Ambito di applicazioneTasso applicabile dal 1° gennaio 2026
Interessi legali ex art. 1284 c.c.1,60% annuo
Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi (art. 116, c. 15, L. 388/2000)1,60% annuo
Interessi per incertezze normative o giurisprudenziali (art. 116, c. 10)1,60% annuo
Interessi su pensioni, TFS e TFR1,60% annuo

Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.


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2) le istruzioni operative

Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

Contributi correnti e futuri

Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

Esposizioni debitorie pregresse

Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

  • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
  • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2 alla circolare.

Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

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3)

Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

Contributi correnti e futuri

Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

Esposizioni debitorie pregresse

Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

  • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
  • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate negli allegati alla circolare.

Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

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