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REGIME SPECIALE FRANCHIGIA IVA: LE REGOLE OPERATIVE PER I CONTROLLI

Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli

Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli nel provvedimento delle Entrate del 10 dicembre

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Pubblicato il Provvedimento n 530656 del 10 dicembre con le regole per i controlli sugli adempimenti per chi si avvale del regime speciale di franchigia IVA.

Viene in pratica stabilito come saranno effettuati tutti i controlli, vediamo maggiori dettagli.

Leggi anche Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate.

1) In dettaglio

Il provvedimento stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero. Vediamo le varie fasi:           

  1. Controlli sulla comunicazione preventiva.
  2. Verifica delle soglie di fatturato.
  3. Assegnazione del suffisso “EX”.
  4. Controlli sulla comunicazione trimestrale.
  5. Cessazione del regime.
  6. Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti.

Per la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime, dopo il perido di invio, i dati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.

Si valuta la congruenza del volume d’affari rispetto a:

  • fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazion
  • operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia                   
  • corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
  • dichiarazioni annuali Iva
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Il sistema genera un messaggio di scarto in caso di incongruenza ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
Vengono controllate le soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:           

  • 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo
  • 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
  • soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).

Per l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:              

  • l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regim                     
  • se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.

 Per tutti gli altri si rimanda al Provvedimento ADE del 10 dicembre.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

Allegato

Provvedimento AdE 560356 del 10.12.2025
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