A seguito della riforma IVA entrata in vigore con D.lgs. 186/2025 per gli ETS e imprese sociali, le Entrate forniscono chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile al servizio di lavanderia per indumenti personali di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) quando reso da cooperative sociali ovvero da imprese sociali.
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1) Cooperative sociali: servizio di lavanderia per ospiti RSA. Tr
Le prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative fornite da cooperative sociali o imprese sociali – come noto – sono soggette ad aliquota IVA al 5%, come indicato dalla Tabella A allegata al DPR n. 633/1972.
Al riguardo con risposta a interpelllo n. 4 del 3 marzo 2026 le Entrate evidenziano come proprio ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 21), del Decreto IVA:
«sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ...comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21)».
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’elencazione contenuta nella disposizione citata non è tassativa e che le prestazioni rese da organismi “simili” (ad esempio, case di riposo) sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate accessorie, a persone che per il loro status necessitano di protezione, assistenza e cura (cfr. risoluzioni n. 188/E del 12 giugno 2002 e n. 164/E del 25 novembre 2005).
In particolare, alle cooperative sociali e loro consorzi è riservata una disciplina ad hoc, rinvenibile nel numero 1) della Tabella A, Parte 2-bis allegata al Decreto IVA ai sensi del quale le prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del Decreto IVA sono soggette all’aliquota IVA del 5 per cento quando rese da detti soggetti a favore delle persone indicate nel numero 27-ter) del citato articolo 10.
Nel dettaglio,
- le persone verso cui devono essere rivolte le prestazioni sono anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo
- l’aliquota agevolata si applica sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di convenzioni e/o contratti, sia a quelle rese direttamente agli utenti (circolare n. 31/E del 15 luglio 2016)
- ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 5% è necessario che il servizio sia riconducibile ad una prestazione sociosanitaria, educativa o assistenziale.
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2) RSA. Servizio che rientra nella “gestione globale”
La risposta a interpello in esame chiarisce che le RSA sono strutture che ‘”accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e si prefiggono di garantire a tali soggetti la salute fisica e il benessere psichico, di promuovere l’autonomia personale, di stimolare gli interessi e le relazioni sociali garantendo la qualità della vita dell’anziano non più autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio (risoluzione n. 164/E del 2005)”.
Per l’applicazione dell’esenzione prevista dal numero 21) dell’articolo 10 del Decreto IVA è dunque necessario che il servizio prestato rientri nella “gestione globale” della struttura come in precedenza chiarito in analoghi documenti di prassi (risposte n. 221 del 1° luglio 2019, n. 240 del 3 agosto 2020, n. 112 del 16 febbraio 2021 e n. 221 del 27 aprile 2022).
Sul punto, i servizi di lavanderia in sé considerati non assolvono una funzione sociosanitaria o assistenziale né tale configurazione può essere loro attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture destinate alle finalità socio-assistenziali (cfr. risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007).
Di conseguenza, possono essere soggetti ad aliquota IVA ridotta solo ed esclusivamente se siano riconducibili alla gestione globale di una RSA; in caso contrario, risultano assoggettati ad aliquota IVA ordinaria.
Per “gestione globale” si intende in sostanza quel complesso di prestazioni (assistenziali, sanitarie e paramediche…) che hanno il carattere dell’essenzialità e della funzionalità e sono direttamente riconducibili alla RSA e alla sua finalità.
Nel caso di specie, tuttavia, il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti non attiene alla gestione globale della RSA.
L’ospite, infatti, può acquistarlo in via opzionale ove non decida di provvedere in altro modo, quindi si può affermare che lo stesso non sia essenziale e funzionale alla gestione globale della RSA.
Di conseguenza, tale servizio deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria, sia quando svolto da imprese, sia quando reso da cooperative sociali.