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TASSAZIONE PLUSVALENZE: NOVITÀ IN ARRIVO PER IL 2026

Tassazione plusvalenze: novità in arrivo per il 2026

La legge di bilancio che ha cominciato il suo iter con la prima approvazione del DDL in bozza contiene novità anche per le società, vediamole

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Approvato il DDL di Bilancio 2026 con anche una norma per le società. In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

1) Ires e plusvalenze: novità in arrivo per il 2026

In base all'impianto vigente del comma 4 dell’articolo 86 del tuir, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero a due anni per le società sportive professionistiche, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 

L’articolo 15 rubricato Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una diversa articolazione della rateizzazione, sostituendo integralmente il comma 4 dell’articolo 86 del Tuir.

In particolare si prevede che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni del periodo precedente si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

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