Anche se denominati “interessi”, fiscalmente non sono redditi di capitale, ma parte dei redditi diversi derivanti da strumenti finanziari derivati.
Nel trading su valute e CFD, i broker esteri applicano normalmente un addebito o accredito giornaliero per il mantenimento delle posizioni oltre il cut-off di mercato, importo che viene spesso indicato come “swap” o “rollover interest”.
Tale voce, pur richiamando terminologia propria degli interest rate swap, non rappresenta un contratto derivato IRS, bensì un semplice aggiustamento finanziario del prezzo della posizione, determinato sulla base del differenziale dei tassi delle valute negoziate o del tasso di finanziamento applicato dall’intermediario.
Sotto il profilo fiscale, tali importi non costituiscono redditi di capitale, poiché non derivano dall’impiego di capitale né da rapporti di credito. Essi rappresentano invece componenti accessorie del risultato generato dalla negoziazione di strumenti finanziari derivati (Forex e CFD), e come tali rientrano nei redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-quater TUIR.
Gli “swap” confluiscono quindi nella determinazione della plus/minusvalenza complessiva dell’operatività, incrementando o riducendo il differenziale finale senza assumere autonoma qualificazione reddituale.
1) Natura finanziaria degli swap nel trading forex
Il primo equivoco che il professionista deve sciogliere riguarda la denominazione: gli “swap” del Forex non sono interest rate swap, né rientrano nella categoria dei derivati su tassi.
L’IRS, com’è noto, è un contratto bilaterale in cui due parti si scambiano flussi calcolati su un capitale nozionale con logiche di fixed vs floating. Nulla di tutto questo avviene nel trading retail.
Gli “swap” applicati dai broker sono invece;
- aggiustamenti giornalieri di finanziamento o accredito legati al mantenimento di una posizione oltre la chiusura del mercato;
- derivanti dal differenziale dei tassi delle valute coinvolte nella coppia Forex o dal tasso di funding applicato dal broker nei CFD su indici, materie prime o criptovalute;
- parte integrante del prezzo complessivo dell’operazione, non un contratto a sé stante.
Dal punto di vista della tecnica finanziaria, questi importi sono analoghi a un interesse implicito legato al costo/opportunità di portare avanti la posizione, ma non generano alcun reddito di capitale poiché non sono correlati a un rapporto di credito.
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2) Inquadramento giuridico-fiscale: perché gli swap sono redditi diversi (art. 67 TUIR)
L’inquadramento fiscale è il punto cruciale per il professionista.
Gli “swap” seguono la qualificazione dell’operazione sottostante e rientrano nei redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c‐quater TUIR) in quanto costituiscono un differenziale di prezzo positivo o negativo estraneo a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico.
Questo perché;
- non esiste un contratto di finanziamento;
- non si forma un rapporto di credito-debito;
- il cliente non investe capitale in un titolo fruttifero;
- l’importo è parte integrante della dinamica del derivato o del contratto Forex.
Di conseguenza;
- gli swap non sono redditi di capitale (art. 44 TUIR);
- non necessitano di calcolo autonomo;
- non generano ritenute alla fonte (nel caso di broker esteri);
- entrano nel risultato netto di ogni operazione.
L’operatività sul mercato valutario in modalità spot e rolling spot si caratterizza per l’assenza di consegna fisica della valuta e per l’utilizzo del margine, con chiusura giornaliera delle posizioni e, nel caso dei rolling spot, con riapertura automatica tramite meccanismi di rollover. Tali operazioni sono, di fatto, finalizzate esclusivamente alla realizzazione di differenziali economici dipendenti dall’andamento dei cambi.
In un primo orientamento, la risoluzione AE n. 67/E del 6 luglio 2010 aveva ricondotto i differenziali generati da tali operazioni tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR, trattandoli come contratti collegati volti a produrre differenziali aleatori.
Successivamente, il quadro è stato significativamente modificato dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 141/2010, che ha aggiornato l’art. 1, comma 4, del TUF, includendo espressamente tra i contratti finanziari differenziali i contratti di acquisto e vendita di valuta non connessi a operazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante rinnovo automatico (roll-over). Tale qualificazione si estende anche ai contratti che, pur privi di clausole formali di rinnovo, consentono il mantenimento delle posizioni overnight, con trasformazione di fatto dell’operazione spot in una posizione a termine.
In virtù del principio secondo cui la disciplina fiscale non può prescindere dalla qualificazione civilistica dei rapporti, tali contratti devono oggi essere ricondotti all’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. c-quater, TUIR, relativo agli strumenti finanziari derivati, con tassazione mediante imposta sostitutiva ai sensi del D.Lgs. 461/1997. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, TUIR, il reddito imponibile è determinato come somma algebrica dei differenziali e dei proventi/oneri connessi al rapporto.
Per il professionista, ciò significa che l’impostazione del quadro RT deve essere coerente: tutte le componenti – differenziali di prezzo e swap – vanno sommate o sottratte nella determinazione della plus/minusvalenza.
3) Come si calcolano correttamente le plus/minusvalenze: schema numerico completo
Operazione 1 – Coppia EUR/USD (long)
- Profitto da variazione prezzo: +1.200 €
- Swap netti: –80 €
Risultato netto: +1.120 €
Operazione 2 – Coppia GBP/USD (short)
- Risultato da negoziazione: –900 €
- Swap: –20 €
Risultato netto: –920 €
Operazione 3 – CFD S&P500
- Profitto da variazione prezzo: +500 €
- Swap: +30 €
Risultato netto: +530 €
Somma algebrica complessiva
+1.120 – 920 + 530 = +730 €
Questo è il reddito diverso netto soggetto a imposta del 26%.
Inquadramento nel quadro RT (regime dichiarativo) esempio modello PF2025 – sezione II-A delle plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%
- RT11.1 – Totale dei corrispettivi: 1.120 + 530 = 1.650 €
- RT11.2 – Totale dei costi: 920 €
- RT52.2 – Plusvalenza: 1.650 – 920 = 730 €
- Compilare la sezione II-B con il risultato in funzione di eventuali minusvalenze pregresse.
- Compilare eventualmente la sezione VII nel rigo RT102 per eventuale riporto di minusvalenze pregresse non ancora compensate.
Lo swap non è dichiarato autonomamente: è parte del risultato.
Questo schema è utile da allegare ai report che il professionista presenta al cliente o utilizzare come modello standard per la verifica del conto trading.
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4) Implicazioni operative per commercialisti e consulenti
La corretta gestione fiscale degli swap impatta su vari aspetti della consulenza e dell’elaborazione reddituale:
a) Corretta qualificazione della natura del reddito
Molti clienti pensano si tratti di interessi tassabili come reddito di capitale. È compito del professionista chiarire che si tratta di componenti accessorie dei redditi diversi e che non esiste un’imposizione autonoma.
b) Uniformità dei metodi di calcolo
È importante utilizzare fogli di lavoro chiari, separando;
- risultato da negoziazione,
- swap,
- commissioni,
- conversioni valutarie.
Il professionista deve verificare se il broker fornisce report completi o se serve ricostruire le operazioni.
c) Monitoraggio fiscale (quadro RW)
Gli swap non rilevano ai fini RW, ma il conto trading estero sì. Va quindi monitorato il valore di;
- saldo al 31/12,
- Paese di provenienza del broker (verificare black-list fiscale),
- calcolo ai fini dell’IVAFE dovuta e da versare entro il termine ordinario di versamento annuale delle imposte sul reddito.
d) Formazione del cliente e trasparenza operativa
Una spiegazione chiara evita contestazioni, ritardi nella consegna documentazione e problemi nel calcolo RT. È utile fornire al cliente una scheda standard su cosa sono gli swap e come vengono tassati.
5) Conclusioni
Gli “swap” applicati dai broker Forex e CFD non sono veri interest rate swap, ma semplici aggiustamenti di rollover che non generano redditi di capitale e non costituiscono derivati autonomi. Fiscalmente rientrano nei redditi diversi ex art. 67, c-quater TUIR e confluiscono nella plus/minusvalenza annua da indicare nel quadro RT. Gli swap incidono sul risultato netto dell’operatività. È fondamentale verificare il Paese di provenienza fiscale del broker, soprattutto in caso di giurisdizioni a rischio o black list, poiché possono influire su monitoraggio, controlli, calcolo IVAFE e obblighi dichiarativi. Ugualmente decisiva è la qualità della reportistica fornita dal broker: estratti incompleti o privi di dettaglio richiedono ricostruzioni analitiche per garantire correttezza dei calcoli e assenza di errori nella dichiarazione.
Si elencano i riferimenti normativi citati nella redazione del presente articolo e attuazioni/chiarimenti successivi.
Art. 67 TUIR
Art. 68 TUIR
D.L. 24 febbraio 1998, n. 58
D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141
Risoluzione AE n. 102 del 25 ottobre 2011