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LEGGE DI BILANCIO 2026

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TASSAZIONE DIVIDENDI: SOGLIA AL 5% PER L'ESCLUSIONE

Tassazione dividendi: soglia al 5% per l'esclusione

Il DDL di bilancio introduce anche una norma sui dividendi molto contestata e subito emendata. Riepiloghiamo l'iter di questa novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel DDL di bilancio 2026 approvato in Senato con la fiducia ora passa alla Camera.

Tra le norme discusse e oggetto di molti lavori emendativi vi è quella sulla tassazione dei dividendi

In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.

Ora la norma definitiva prevede una sostanziale modifica, vediamo l'articolo definitivo.

L'articolo continua dopo la pubblicità

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1) Tassazione dividendi società: le novità 2026

L’articolo 18, modificato in sede referente, reca delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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