Nella Legge di Bilancio 2026 contiene una maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento.
Vediamo cosa prevede la norma.
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L’ebook è stato appena aggiornato con le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, che trasformano questi crediti d’imposta in Super e Iper ammortamento.
Completano l’opera molteplici esempi pratici e casi studio e un fac-simile del modello di autocertificazione, da redigere a firma del legale rappresentante entro la fine del periodo di imposta di riferimento.
1) Iper ammortamernto 2026: le novità
La norma approvata inizialmente prevedeva la maxi deduzione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026.
La norma definitiva, in Legge di bilancio 2026 e in vigore dal 1° gennaio, riconosce la misura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.
Si applicherà la misura “base” della deduzione ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico, come inizialmente ipotizzato.
Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Inoltre, con le novità, gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali).
Il testo in vigore è stato pubblicato sulla GU n 301 del 30 dicembre 2025.
Leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento per ulteriore approfondimento.
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