La bozza della legge di bilancio 2026 è stata varata dal Governo con importanti novità in tema di lavoro dipendente .
Si segnalano in particolare le seguenti novità per i salari:
- Detassazione premi di produttività al 1 %
- tassa fissa del 5% sugli aumenti retributivi decisi nei rinnovi contrattuali del 2025 e 2026, per i dipendenti con reddito fino a 28mila euro
- detassazione degli straordinari nel lavoro notturno e su turni
- rafforzamento del trattamento integrativo per le mamme con almeno due figli da 40 a 60 euro.
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1) Le misure per i rinnovi contrattuali proposte dal ministro
La misura principale proposta da Calderone era una cedolare secca del 10% (imposta sostitutiva dell’Irpef) sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) nel settore privato.
Sarebbe valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per tutta la durata del contratto.
L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e incentivare la contrattazione collettiva, tassando meno gli aumenti previsti dai rinnovi.
Il costo stimato per lo Stato è di circa 1,8 miliardi di euro annui, ma si attende un effetto positivo sui consumi e un recupero parziale di gettito Iva (circa 200 milioni).
Èra in valutazione una cedolare secca del 10% anche per:
- ore di straordinario,
- lavoro festivo e notturno,
- e indennità da turnazione.
L’agevolazione si applicherebbe per i redditi fino a 25.000 euro annui, entro un massimale di 3.000 euro di compensi agevolabili.
Adeguamento automatico dei salari all’inflazione (Ipca)
Era allo studio anche una norma che, in caso di mancato rinnovo del Ccnl entro 24 mesi dalla scadenza, preveda l’adeguamento automatico delle retribuzioni all’indice Ipca (prezzi al consumo armonizzato), con un tetto massimo del 5% annuo.
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2) Detassazione aumenti da contrattazione collettiva
Nella bozza di legge di bilancio 2026 il comma 1 dell’articolo 4 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano sottoposti ad un’imposta sostitutiva IRPEF con aliquota del 5 per cento, purche il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 28.000 euro.
La relazione tecnica indica i seguenti effetti finanziari derivanti dal comma 1:
- una riduzione di entrate pari a 420,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 59,1 milioni per l’anno 2027 e,
- un incremento di entrate (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF) per l’anno 2028, pari a 4,5 milioni.
Si segnala che è stato anche presentato un emendamento (n.4.7 del 4.12.2025) da senatori della maggioranza che aggiungono alla prima formulazione un ulteriore sgravio applicabile ai redditi da 28 a 40mila euro con imposta sostitutiva al 10% e ampliano anche al 2024 il periodo di stipula dei contratti
Questo il testo completo:
a. sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al
primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».
b. b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 percento".
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3) Detassazione premi di risultato
I commi 2 e 3 dell’articolo 4 modificano in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative
addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Le
modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027:
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ad 1 punto percentuale;
- l’elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro (lordi).
Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a 80.000 euro.
La relazione tecnica indica i seguenti effetti finanziari :
- una riduzione di entrate pari a 291,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 302,5 milioni per l’anno 2027, a 9,9 milioni per l’anno 2028 e, invece,
- un incremento entrate (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF) per l’anno 2029, pari a 0,8 milioni.
- Non sussistono effetti finanziari per gli anni successivi.
si ricorda che, nella normativa finora vigente:
- l’aliquota dell0' imposta sostitutiva per gli anni 2026 e 2027 è pari a 5 punti, mentre l’aliquota a regime, che resta valida per gli anni successivi al 2027, è pari a 10 punti;
- il limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario è pari a 3.000 euro lordi e resta valido per gli anni successivi al 2027).
Infine il comma 6 specifica che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti le imposte sostitutive oggetto dei commi da 1 a 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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4) Detassazione lavoro notturno - festivo e straordinari nel turismo
I commi 4 e 5, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introducono, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un determinato requisito di
reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero , un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali
con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al
lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro;
l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali;
il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
Per il settore turistico alberghiero e termale invece l’articolo 8 prevede una misura riconferma per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.
Tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
Il comma 2 prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 1 si applichi a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro
dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.
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