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CCNL ORAFI ARGENTIERI, ECCO I NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 2026

CCNL Orafi argentieri, ecco i nuovi minimi retributivi dal 2026

Federorafi e Fim-Fiom-Uilm hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo per il triennio 2026-2028 per gli addetti del settore orafo argentiero. Ecco il testo e le tabelle retributive

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Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.

Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Scarica qui il testo integrale dell'Accordo 10.2.2026

1) Le novita contrattuali - Causali contratti a termine fino a 24 mesi

Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.

Malattia e periodo di comporto

Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).

Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.

Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.

Reperibilità

Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.

Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.

È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.

Contratti a termine e stabilizzazione

Il rinnovo individua  le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:

  • assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
  •  Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
  • assunzione di  Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
  •  Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
  • attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
  •  Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
  •  Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.

Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.

2) Le novità economiche - Tabella retributiva

Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche: 

  • ottobre 2026,
  •  giugno 2027 e 
  • giugno 2028.

Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)

CategoriaDal 1.10.2026Dal 1.6.2027Dal 1.6.2028
42,8547,9952,26
47,2152,8757,57
49,1255,0159,91
52,4858,7764,00
5ª Super56,0162,7368,31
60,2167,4373,43
65,4773,3279,84

Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)

CategoriaDal 1.10.2026Dal 1.6.2027Dal 1.6.2028
1.617,241.665,231.717,48
1.781,801.834,671.892,24
1.853,991.909,001.968,91
1.980,702.039,472.103,47
5ª Super2.114,082.176,812.245,12
2.272,612.340,052.413,48
2.471,052.544,372.624,22


Trasferta e tempo di viaggio

A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.

È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:

  • 50,33 euro per trasferta intera;
  • 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
  • 24,35 euro per il pernottamento.

Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:

retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;

compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.

Welfare contrattuale

 A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

 Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.

Per approfondire ti segnaliamo:

Segui sempre il Dossier CCNL e Tabelle retributive per altre notizie e approfondimenti  gratuiti in materia contrattuale.

3) Le retribuzioni al 1 giugno 2024

Gli  importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021

In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

Trattamento economico

i seguito gli aumenti e i  minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024, 

- euro 153,28 per il livello 7;

- euro 140,97 per il livello 6;

- euro 131,14 per il livello 5S;

- euro 122,86 per il livello 5;

- euro 115,00 per il livello 4;

- euro 110,52 per il livello 3;

- euro 100,32 per il livello 2.

I nuovi minimi sono quindi i seguenti:

- euro 2.374,71 per il livello 7;

- euro 2.184,01 per il livello 6;

- euro 2.031,66 per il livello 5S;

- euro 1.903,47 per il livello 5;

- euro 1.781,71 per il livello 4;

- euro 1.712,33 per il livello 3;

- euro 1.554,19 per il livello 2.

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