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LEGGE SULLA MONTAGNA: LE AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA

Legge sulla Montagna: le agevolazioni per l'agricoltura

Legge n 131/2025 che vuole incentivare il ripopolamento delle montagne italiane con anche un credito di imposta per agricoltori: credito cumulabile con altre agevolazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge n 131/2025 che ha tra gli altri come obiettivo quello di ripopolare le montagne italiane, tra le agevolazioni ne prevede una per l'agricoltura.

In particolare, con l'articolo 19 si istituisce un credito d'imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna.

Vediamo i beneficiari e come funziona la misura agevolativa.

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1) Credito d'imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna

Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, anche partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.

Pertanto, non si applicano i limiti annuali di 250mila euro, per ciascun avente diritto, stabilito, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dall'art 1 comma 53 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), e di 2 milioni di euro, complessivi, fissato dall'art 34 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000).

Attenzione al fatto che per poter beneficiare dell’incentivo, gli imprenditori interessati devono:

  • avere la sede ed esercitare prevalentemente la propria attività nei comuni montani individuati dalla legge in esame
  • effettuare determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.

Le tipologie di servizi agevolabili saranno messe a punto con un successivo decreto ministeriale.

Si prevede che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti).

L’incentivo, alle stesse condizioni e limiti, è più sostanzioso e diventa pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei territori dei comuni montani individuati dalla legge, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n 482/1999 quali ad esempio:

  • albanesi, 
  • catalane, 
  • germaniche, 
  • greche, 
  • slovene e croate, ecc

i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno definiti con un apposito decreto ministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

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Fonte immagine: Foto di lumix2004 da Pixabay
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