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IRES PREMIALE: IL PUNTO SUGLI INVESTIMENTI RILEVANTI

IRES premiale: il punto sugli investimenti rilevanti

Gli investimenti rilevanti previsti per poter accedere al beneficio dell'IRES premiale sono quelli che possono usufruire dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0

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La Legge di bilancio 2025 (la Legge 207/2024) ha introdotto, per l’anno fiscale 2025, un incentivo fiscale per le imprese che destinano una quota significativa degli utili a investimenti rilevanti e a incremento occupazionale.

La misura prende il nome di IRES premiale e si configura in una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES ordinaria che così, per le imprese che possono accedere al beneficio, passa dal 24% al 20%.

Nella sua versione attuale l’IRES premiale si configura come una misura una tantum, essendo prevista per il solo 2025, ma, da diverse dichiarazioni di esponenti del governo, si evince che l’idea sarebbe di rendere l’incentivo strutturale in un prossimo futuro.

Il giorno 8 agosto 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo, con il quale sono stati definiti i requisiti e le condizioni, oltre che diversi punti operativi, per l’accesso all’IRES premiale.

Per un approfondimento sul tema è possibile leggere l’articolo IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.

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1) Gli investimenti rilevanti richiedono l’interconnessione

L’articolo 5 del DM 8 agosto 2025 disciplina, tra le condizioni di accesso, quella riguardante i cosiddetti investimenti rilevanti, che dovranno essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale 2025.

Si considerano investimenti rilevanti, utili per l’accesso al beneficio fiscale rappresentato dall’IRES premiale, quelli che hanno per oggetto:

  • beni, materiali e immateriali, previsti per Industria 4.0 (Legge 232/2016);
  • beni previsti dal piano Transizione 5.0 (DL 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

Sul punto la Relazione illustrativa allegata al Decreto Ministeriale fornisce diverse indicazioni operative.

Viene puntualizzato che, ai fini dell’agevolazione fiscale, gli investimenti rilevanti devono rispettare le condizioni che disciplinano i relativi crediti d’imposta, con la sola eccezione di quanto è espressamente previsto dal DM.

Ad esempio, per i requisiti di strumentalità e novità si dovrà fare riferimento a quanto previsto per Industria 4.0 e Transizione 5.0; “non trovano applicazione, invece, per gli investimenti in esame, gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta”.

Molto rilevante risulta il requisito dell’interconnessione, trattato dal comma 3 dell’articolo 5 del DM 8 agosto 2025, il quale dispone che, se l’investimento rilevante comprende solo beni (materiali o immateriali) afferenti Industria 4.0, deve essere effettuata “l’interconnessione al sistema aziendale di gestione di produzione o alla rete di fornitura”.

La Relazione illustrativa precisa che i beni acquisiti dovranno avere fin dall’origine, e prima della loro messa in funzione, le caratteristiche tecnologiche che consentano la connessione; anche se questa potrà poi avvenire anche successivamente, quando si saranno predisposti i relativi sistemi informatici.

L’interconnessione, anche se avvenuta in un momento successivo, è fondamentale che permanga effettivamente per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza, quello previsto dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale.

Nel caso in cui gli investimenti rilevanti includano anche beni oggetti del credito d’imposta Transizione 5.0, si aggiunge un ulteriore requisito: nel periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, l’impresa dovrà realizzare una riduzione dei consumi energetici del 3% nella struttura produttiva (situata nel territorio italiano) a cui si riferisce il progetto di innovazione, oppure del 5% dei soli processi interessati dall’investimento.

Per i beni acquisiti in leasing finanziario, in relazione all’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, è precisato che “rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario”. Il contratto di leasing deve prevedere la facoltà di riscatto, esercitabile anche oltre il periodo di sorveglianza.

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2) La decadenza dal beneficio fiscale

Come detto, all’articolo 7 del DM 8 agosto 2025 è prevista una specifica causa di decadenza dall’IRES premiale legata agli investimenti rilevanti.

I soggetti beneficiari, infatti, decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui i beni (materiali e immateriali) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, destinati stabilmente a strutture produttive situate fuori dai confini nazionali, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento, cioè il 2030 per gli investimenti realizzati nel 2025.

La Relazione illustrativa puntualizza che la cessione del contratto di leasing equivale a estromissione dei beni interessati e che “l’attivazione della causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio”.

Ancora la Relazione illustrativa, fa una importante precisazione sugli investimenti sostitutivi: infatti, ai fini dell’IRES premiale “qualora si proceda con la sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i requisiti indicati […] non si perde l’agevolazione”, il che costituisce l’unico limite affettivo alla decadenza prevista dall’articolo 7.

Fondamentalmente, se nel corso del periodo di osservazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti, l’impresa non decade dal beneficio fiscale se nello stesso periodo d’imposta:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori”;
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione” per i beni efferenti Industria 4.0 e, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici per quelli relativi a Transizione 5.0.
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