Con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025 l’INPS recepisce e traduce in istruzioni operative la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22802 del 7 agosto 2025 in materia di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962.
La novità principale riguarda la precisazione della decorrenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la rendita, distinguendo in modo chiaro tra: datore di lavoro (comma 1), lavoratore che agisce in via sostitutiva (comma 5), lavoratore che agisce in proprio con onere integrale a suo carico (comma 7). La circolare sostituisce integralmente la precedente circolare n. 48/2025 e si applica a tutte le domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione, con impatto diretto sulle valutazioni che datori di lavoro, lavoratori e consulenti devono effettuare in presenza di periodi contributivi omessi e prescritti.
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1) Quadro normativo e sistema “a sequenza” della prescrizione
L’articolo 13 della legge n. 1338/1962, come modificato dalla legge n. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”), prevede oggi tre distinti diritti in materia di rendita vitalizia:
- 1) Datore di lavoro – art. 13, comma 1. Il datore può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia per i contributi obbligatori non versati e ormai prescritti. Secondo le Sezioni Unite, il relativo termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui i contributi si prescrivono. Trascorsi 10 anni, il diritto datoriale si estingue.
- 2) Lavoratore in via sostitutiva – art. 13, comma 5. Il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro: prima della prescrizione del diritto datoriale, dimostrando di non poter ottenere la costituzione della rendita dal datore (intimazione, risposta negativa, irreperibilità o silenzio); dopo la prescrizione del diritto datoriale, senza più necessità di tale prova. La Cassazione precisa che il termine decennale di prescrizione dell’azione sostitutiva decorre dalla data in cui si prescrive il diritto del datore di lavoro. Di fatto, la prescrizione del lavoratore si colloca in sequenza rispetto a quella datoriale.
- 3) Lavoratore in proprio – art. 13, comma 7. Introdotto dalla legge n. 203/2024, riconosce al lavoratore un diritto autonomo, esercitabile quando siano prescritti sia il diritto del datore (comma 1) sia quello sostitutivo del lavoratore (comma 5): in questo caso la rendita può essere costituita con onere interamente a carico del lavoratore, calcolato secondo le regole del comma 6. La circolare conferma che tale diritto è imprescrittibile.
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2) Istruzioni operative prescrizione della rendita vitalizia
Sul piano operativo, le strutture INPS devono preliminarmente accertare: la data di prescrizione dei contributi omessi (tenendo conto delle diverse discipline temporali e di eventuali sospensioni o interruzioni); la sussistenza di fatti che abbiano inciso sul decorso della prescrizione; il periodo di lavoro interessato e il corretto inquadramento gestionale (con specifiche regole per la Gestione pubblica).
Domanda del datore (comma 1).
L’istanza è ammissibile solo se presentata entro 10 anni dalla prescrizione dei contributi. Oltre tale termine deve essere respinta per intervenuta prescrizione, senza possibilità per il datore di utilizzare il canale del comma 7. Se l’istanza riguarda più periodi, l’accoglimento può avvenire solo per le annualità per cui il diritto non risulta prescritto.
Domanda del lavoratore in via sostitutiva (comma 5). Occorre verificare: se il diritto datoriale è ancora esercitabile: in tal caso l’istanza è comunque inquadrata nel comma 5, ma va corredata dalla documentazione sul confronto con il datore di lavoro (intimazione circostanziata, eventuale risposta, o prova dell’irreperibilità/silenzio); se il diritto datoriale è già prescritto ma non sono trascorsi 10 anni: la domanda è sempre riferita al comma 5, senza onere di prova sull’impossibilità di ottenere la rendita dal datore.
Domanda del lavoratore a proprio carico (comma 7).
Quando risulti prescritta anche l’azione del lavoratore ex comma 5, lo stesso (o i superstiti) può chiedere la costituzione della rendita a totale onere proprio, senza limite di tempo. Le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 e ancora pendenti sono oggi ricondotte d’ufficio al comma 7, con onere calcolato alla data di entrata in vigore della norma, in applicazione dei principi di efficienza e non aggravio del procedimento. Restano fermi, per tutte le domande, gli obblighi probatori su esistenza del rapporto, durata e retribuzione, come da circolare INPS n. 78/2019.
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3) Riepilogo scadenze prescrizione
| Fase / Diritto | Soggetto legittimato | Riferimento normativo | Decorrenza prescrizione | Durata / Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Costituzione rendita per contributi prescritti | Datore di lavoro | Art. 13, comma 1, L. 1338/1962 | Data di prescrizione dei contributi omessi | 10 anni dalla prescrizione del credito contributivo |
| Costituzione rendita in via sostitutiva | Lavoratore (o superstiti) | Art. 13, comma 5, L. 1338/1962 | Data di prescrizione del diritto del datore (comma 1) | 10 anni dalla prescrizione del diritto datoriale |
| Costituzione rendita a onere proprio | Lavoratore (o superstiti) | Art. 13, comma 7, L. 1338/1962 | Dopo prescrizione dei diritti ex commi 1 e 5 | Nessun termine: diritto imprescrittibile |
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