×
HOME

/

DIRITTO

/

TERZO SETTORE E NON PROFIT

/

TERZO SETTORE: NUOVO DECRETO CON LE PLUSVALENZE FIGURATIVE

Terzo settore: nuovo decreto con le plusvalenze figurative

Il Cdm del 22 luglio ha approvato il Dlgs sul terzo settore con norme attese in vista dell'entrata in vigore dal 2026 delle novità fiscali per gli ETS

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Come recita il comunicato stampa del Governo, in vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

Di rilievo la norma che interviene in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali.

Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Per supportare gli Enti del Terzo Settore (ETS) nella verifica della loro natura commerciale ti segnaliamo il tool excel Test commercialità Enti del Terzo settore | Excel utile Dashboard interattiva in excel per valutare la natura commerciale degli ETS e calcolare il pro-rata IVA, aggiornato al D.L. 84/2025.

Ti segnaliamo il Percorso formativo accreditato per Commercialisti:

Visita la nostra sezione dedicata al Terzo Settore con Software, ebook e Formulari sempre aggiornati, tra questi ti segnaliamo in particolare:

1) Terzo settore: corrette le criticità della riforma

L'articolo 79-bis Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata prevede quanto segue.

In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito
imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

  • a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
  • b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.»

E' utile evidenziare quanto ieri in conferenza stampa ha specificato il vice ministro Leo: le tematiche affrontate riguardano il passaggio dalle attività commerciali alle attività non commerciali delle aree del Terzo settore – mi riferisco in particolare alle associazioni e agli enti religiosi, alle associazioni sportive, agli enti non commerciali. Per evitare l’emersione di plusvalenze che potrebbero generarsi nel momento in cui si passa da una disciplina commerciale per entrare in una disciplina non commerciale, abbiamo previsto che questi eventuali plusvalori afferenti a tutti gli asset che vanno a finire nel compendio non commerciale restino in sospensione di imposta, fermo restando che nel momento in cui questi asset verranno dismessi, si genereranno plusvalenze tassabili. (...)"

Per supportare gli Enti del Terzo Settore (ETS) nella verifica della loro natura commerciale ti segnaliamo il tool excel Test commercialità Enti del Terzo settore | Excel utile Dashboard interattiva in excel per valutare la natura commerciale degli ETS e calcolare il pro-rata IVA, aggiornato al D.L. 84/2025.

Ti segnaliamo il Percorso formativo accreditato per Commercialisti:

Visita la nostra sezione dedicata al Terzo Settore con Software, ebook e Formulari sempre aggiornati, tra questi ti segnaliamo in particolare:

Fonte immagine: Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TERZO SETTORE E NON PROFIT · 01/12/2025 ETS proroga IVA e aliquota 5% per imprese sociali

Riepilogo di tutte le novità sugli enti del terzo settore: le regole che cambiano

ETS proroga IVA e aliquota 5% per imprese sociali

Riepilogo di tutte le novità sugli enti del terzo settore: le regole che cambiano

Associazione no profit ed esonero dal collegamento Pos

Le Entrate chiariscono che le associazioni no profit con attività fieristica e sotto soglia sono esonerate dal collegamento tra POS e registratore dal 2026

Terzo Settore, Sport e IVA: le novità del dlgs approvato in esame definitivo

Riforma fiscale 2025: Terzo Settore, crisi d’impresa e sport - plusvalenze “congelate”, regimi forfetari più ampi, IVA semplificata e neutralità per riduzioni debiti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.