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TERZO SETTORE, SPORT E IVA: LE NOVITÀ DEL DLGS APPROVATO IN ESAME DEFINITIVO

Terzo Settore, Sport e IVA: le novità del dlgs approvato in esame definitivo

Riforma fiscale 2025: Terzo Settore, crisi d’impresa e sport - plusvalenze “congelate”, regimi forfetari più ampi, IVA semplificata e neutralità per riduzioni debiti

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero del 20/11/2025
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 novembre 2025, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

  • enti del Terzo settore 
  • procedure di crisi d’impresa 
  • enti e società dello sport dilettantistico 
  • alcuni istituti dell’IVA

Scarica lo schema del Dlgs approvato dal CdM in esame definitivo il 20.11.2025.

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026, salvo eventuali modifiche nel percorso parlamentare.

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1) Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991

L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.

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2) IVA: semplificazioni e allineamento UE

Il decreto interviene sull’IVA con quattro mosse di semplificazione e adeguamento europeo, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.

1. Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)
È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.
Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i  Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.

2. Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)
Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.
È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale. 

3. Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)
Il decreto interviene:

  • sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
  • sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.

4. Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)
È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.

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3) Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate

Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.

Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:

  • per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
  • la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.

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4) Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti

Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:

  • concordato nella liquidazione giudiziale,
  • concordato minore liquidatorio,
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
  • concordato minore in continuità aziendale,
  • accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
  • piani attestati ex art. 56 CCII,
  • piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
  • procedure estere equivalenti.

È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.

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Allegato

Schema di Dlgs Terzo Settore approvato dal CdM del 20.11.2025
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