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TASSAZIONE PLUSVALENZE SUPERBONUS: CHIARIMENTI DAL CNDCEC

Tassazione Plusvalenze superbonus: chiarimenti dal CNDCEC

Documento di studio del CNDCEC per chiarire alcuni aspetti controversi della tassazione delle plusvalenze da superbonus

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Il CNDCEC ha pubblicato un nuovo documento di studio intitolato :“La tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. “superbonus”: aspetti controversi” elaborato dalla Commissione di studio “Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica".

Il documento esamina la nuova fattispecie impositiva (introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 fra i redditi diversi) costituita dalle plusvalenze su cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus conclusi da non più di dieci anni e, in particolare, alcune questioni di non immediata e univoca interpretazione. Vediamo i principali contenuti.

1) Tassazione Plusvalenze superbonus: il contenuto del documento dei Commercialisti del 9 luglio

Il documento La tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. “superbonus”: aspetti controversi”  del CNDCEC approfondisce i seguenti punti:

  • premessa e prime interpretazioni di prassi dell’Agenzia delle Entrate
  • immobile acquisito per successione e successivamente oggetto di interventi “Superbonus”
  • immobile acquistato fruendo del “Sismabonus Acquisti” in versione “Superbonus” 
  • interventi “Superbonus” effettuati dal donante 
  • immobile oggetto di interventi “Superbonus” senza trasformazione urbanistica ed edilizia
  • cessione dell’immobile antecedentemente alla fine dei lavori
  • cessione tramite il contratto di “Rent to Buy” 

2) Superbonus e plusvalenze: quando scatta la tassazione?

Il documento evidenzia quando scatta la tassazione nella cessione di immobili oggetto di superbonus.

Dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione delle plusvalenze: è imponibile il guadagno realizzato dalla cessione a titolo oneroso di immobili su cui siano stati eseguiti interventi Superbonus, conclusi da non più di dieci anni.

Questo si applica a prescindere da:

  • quota di detrazione fruita (110%, 90%, ecc.);
  • modalità di fruizione (dichiarazione, sconto in fattura, cessione del credito);
  • durata del possesso;
  • soggetto beneficiario (proprietario, comodatario, familiare convivente).

Tuttavia, non tutte le cessioni rientrano nel perimetro della norma.

L’Agenzia ha chiarito che la plusvalenza è imponibile solo se i lavori Superbonus risultano conclusi

In altre parole, se la cessione dell’immobile avviene prima della conclusione degli interventi agevolati, non si applica la tassazione prevista dalla lett. b-bis.

Non basta che i lavori siano avviati o che siano stati sostenuti costi agevolabili: devono essere ultimati.

Il documento riporta un utile esempio, immaginiamo il contribuente Tizio, proprietario di un appartamento in un edificio condominiale in cui sono in corso lavori Superbonus. Ha già sostituito gli infissi (trainato), ma il cappotto termico sulle parti comuni (trainante) è ancora in corso.

Se Tizio vende l’immobile ora, non realizza una plusvalenza imponibile ai sensi della lett. b-bis, poiché non si è ancora concluso l’intervento agevolato nel suo complesso.

Inoltre, relativamente alla data di fine lavori, viene speciifcato che nei casi in cui i lavori richiedano un titolo edilizio (permesso, SCIA, ecc.), la data di presentazione della comunicazione di fine lavori costituisce il riferimento per l’inizio del periodo decennale.

Per gli interventi Superbonus effettuati con CILAS, che non impone formalmente la comunicazione di fine lavori, è comunque consigliato trasmettere una comunicazione agli uffici comunali, al fine di documentare la conclusione.

Ulteriori riferimenti temporali utili possono essere:

  • la comunicazione ENEA per gli interventi di efficientamento energetico (entro 90 giorni dalla fine lavori);
  • la data delle attestazioni tecniche (es. modelli B-1 e B-2 per sismabonus);
  • il collaudo finale da parte del direttore dei lavori.

In caso di interventi articolati, l’Agenzia invita a considerare l’intervento nella sua interezza: se vi sono più fasi (trainanti e trainati), la data da considerare è quella della conclusione finale, non quella di singole lavorazioni o SAL intermedi.

Fonte immagine: Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay
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