Con la Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’incentivo economico previsto per i lavoratori che rinunciano alla pensione anticipata, optando per il proseguimento dell’attività lavorativa.
In sintesi, la Risoluzione chiarisce che il trattamento fiscale agevolato dell’incentivo al trattenimento in servizio si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla gestione previdenziale di appartenenza.
L’articolo 2 del decreto legislativo i approvato in via preliminare dal Governo il 14 gluglio interviene modificando l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per allineare le regole fiscali e previdenziali anche formalmente in prticolare sulla norma che incentiva i lavoratori a rimandare il pensionamento.
Ecco i dettagli del caso pratico e i chiarimenti.
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1) Il caso e il chiarimento dell’Agenzia: esenzione estesa alle forme “esclusive”
Il caso analizzato dall'Agenzia riguarda un dipendente che, a partire dal 1° gennaio 2024, percepisce il bonus introdotto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
La norma consente ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per invalidità, vecchiaia e superstiti, e alle forme sostitutive ed esclusive.
In pratica, anziché versare i contributi, il datore di lavoro corrisponde direttamente al dipendente l’importo corrispondente, quale incentivo per restare in servizio.
Il lavoratore chiedeva se tali somme, percepite a partire dal 2025, siano escluse dal reddito imponibile, in base all’art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR, anche per gli iscritti a forme “esclusive” dell’AGO, come la Gestione pubblica.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate risponde anche a un criterio di coerenza e ragionevolezza della norma. La finalità del legislatore è chiaramente incentivare il trattenimento in servizio dei lavoratori che, pur avendone i requisiti, scelgono di rimandare il pensionamento.
Secondo la relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2025, l’obiettivo era ampliare la platea dei beneficiari, includendo non solo i soggetti che maturano il requisito della “quota 103” (62 anni di età e 41 anni di contributi), ma anche coloro che raggiungono i requisiti ordinari per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2025.
Per rendere effettivo l’incentivo, è fondamentale che la somma percepita non sia soggetta a tassazione: diversamente, la misura perderebbe buona parte della sua efficacia. Di conseguenza, l’Agenzia conferma che, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, le somme erogate a partire dal 2025 non concorrono a formare reddito imponibile neppure per i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
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2) Aggiornamento nel TUIR con la nuova interpretazione
L’articolo 2 del decreto legislativo in corso di approvazione come detto interviene modificando l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) .
La modifica nasce da un principio previsto nella legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 (art. 5, comma 1, lett. e), che intendeva semplificare le regole fiscali per i redditi da lavoro, in particolare per quanto riguarda le somme che non concorrono a formare reddito imponibile.
La norma fiscale viene aggiornata per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, comma 161).
Infatti il testo originario del TUIR parlava solo delle “forme sostitutive” dell’AGO, e non delle “forme esclusive” (come ad esempio i regimi pensionistici speciali per alcune categorie pubbliche). Questo ha creato incertezze sull’applicazione dell’esenzione fiscale anche a chi è iscritto a queste forme esclusive.
L’INPS – con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025 – ha chiarito, sentito il parere del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, che l’agevolazione fiscale si applica anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO. Nello stesso senso è intervenuta l'agenzia con l'interpello citato sopra
Di conseguenza, ora iò nuovo decreto modifica formalmente l’art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR, inserendo espressamente il riferimento alle “forme esclusive” oltre che alle “forme sostitutive”.
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