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MAXI DEDUZIONE ASSUNZIONI: CHIARIMENTI MEF SUL CALCOLO NEI GRUPPI

Maxi deduzione assunzioni: chiarimenti MEF sul calcolo nei gruppi

Il decreto fiscale 84 2025 esclude le società collegate dal calcolo dei costi del personale ammessi in deduzione. Nuovo decreto correttivo sul fattore di correzione

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Tra le novità  del decreto fiscale  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025)  è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023. 

La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.

In data 27 giugno è stato pubblicato un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli.

1) Cosa cambia nella prima versione del decreto

Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo. 

Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.  

La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni  

Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024). 

Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.

Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:

  • Società controllanti e controllate residenti;
  • Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
  • Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
  • Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.

2) Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con "fattore di correzione"

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.

il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.

Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.

Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.

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3) I dubbi evidenziati da Sole e Assonime

Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa)  in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto  e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione. 

Anche  Assonime, aveva  evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.

Vedi anche  Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime


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