Il Decreto n 84/2025 pubblicato in GU n 138 del 17 giugno contiene anche l'ampliamento del perimetro delle disposizione sul reverse charge già introdotte dalla scorsa legge di bilancio 2025.
1) Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci
In particolare, l'art 9 del DL Fiscale in vigore dal 18 giugno prevede Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica
Si interviene modificando le disposizioni della legge di bilancio 2025 con modifiche sul piano oggettivo.
La nuova versione della norma, resta comunque ancorata alla necessità di una previa autorizzazione a livello unionale, affinché la misura divenga efficace.
La legge di bilancio 2025 ha previsto:
- l'implementazione del meccanismo del reverse charge, introducendo il comma 6-quinquies) dell’art. 17 del DPR 633/72, con riferimento alle prestazioni rese nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione di merci e imprese di servizi nel settore della logistica;
- in attesa della autorizzazione che renda efficace il meccanismo del reverse charge, è prevista, per le medesime prestazioni, una disciplina che consente, su base opzionale, il “pagamento dell’IVA” da parte del committente del servizio fermo restando la responsabilità solidale da parte del prestatore.
Per quanto riguarda il meccanismo del reverse charge il decreto fiscale ne amplia l’ambito soggettivo.
La misura sarà applicabile a tutte le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Viene eliminata la condizione che ne limitava l’applicazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati “da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Intenzione del legislatore è estendere il perimetro di applicazione della norma, considerata anche la finalità antifrode della misura, “tra gli altri, anche agli appalti di trasporto merci”, eliminando i vincoli “legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente”.
L’efficacia della disposizione rimane subordinata al rilascio di una misura di deroga, ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce, da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Per citare le modifiche in vigore dal 18 giugno l'art 9 del DL in oggetto prevede che:
- 1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono soppresse.
- 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 58 e' sostituito dal seguente: «58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».
- b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione puo' essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».