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REVERSE CHARGE ANCHE PER APPALTI E SUBAPPALTI NEL TRASPORTO MERCI

Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci

Cosa prevede il DL fiscale per il reverse charge: modifiche alle norme della legge di bilancio 2025

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Il Decreto n 84/2025 pubblicato in GU n 138 del 17 giugno contiene anche l'ampliamento del perimetro delle disposizione sul reverse charge già introdotte dalla scorsa legge di bilancio 2025.

1) Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci

In particolare, l'art 9 del DL Fiscale in vigore dal 18 giugno prevede Modifiche  in  materia di  inversione  contabile nei settori  del  trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica
Si interviene modificando le disposizioni della legge di bilancio 2025 con modifiche sul piano oggettivo.

La nuova versione della norma, resta comunque ancorata alla necessità di una previa autorizzazione a livello unionale, affinché la misura divenga efficace.

La legge di bilancio 2025 ha previsto:

  • l'implementazione del meccanismo del reverse charge, introducendo il comma 6-quinquies) dell’art. 17 del DPR 633/72, con riferimento alle prestazioni rese nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione di merci e imprese di servizi nel settore della logistica;
  • in attesa della autorizzazione che renda efficace il meccanismo del reverse charge, è prevista, per le medesime prestazioni, una disciplina che consente, su base opzionale, il “pagamento dell’IVA” da parte del committente del servizio fermo restando la responsabilità solidale da parte del prestatore.

Per quanto riguarda il meccanismo del reverse charge il decreto fiscale ne amplia l’ambito soggettivo.

La misura sarà applicabile a tutte le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Viene eliminata la condizione che ne limitava l’applicazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati “da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Intenzione del legislatore è estendere il perimetro di applicazione della norma, considerata anche la finalità antifrode della misura, “tra gli altri, anche agli appalti di trasporto merci”, eliminando i vincoli “legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente”. 

L’efficacia della disposizione rimane subordinata al rilascio di una misura di deroga, ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce, da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Per citare le modifiche in vigore dal 18 giugno l'art 9 del DL in oggetto prevede che:

  • 1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le  parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso  le  sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di  beni  strumentali  di proprieta' di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque forma» sono soppresse.
  • 2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) il comma 58 e' sostituito dal seguente: «58.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  alla   lettera a-quinquies)  dell'articolo  17,  sesto  comma,   del   decreto   del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio,   da   parte    del    Consiglio    dell'Unione    europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo 395 della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre 2006.».
    •  b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i  seguenti: «La  medesima  opzione  puo'  essere  esercitata  nei  rapporti   tra l'appaltatore  e  gli  eventuali  subappaltatori.  In  tal  caso,  si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta  ferma  la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».
Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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